Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insegnanti contro l’obbligo di Green Pass

di Massimiliano Cassano

Pubblicato il 2021-10-31

La decisione del Tar è stata confermata anche dal Consiglio di Stato: l’obbligo di Green Pass per gli insegnanti è legittimo. Per il giudice amministrativo chiedere di esibire il certificato verde non comporta né violazioni della privacy, né discriminazioni

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L’obbligo di Green Pass per gli insegnanti è legittimo: non c’è nessuna violazione della privacy, nessuna discriminazione verso chi sceglie di non vaccinarsi, nessuno degli slogan sbandierati dai manifestanti che da mesi scendono in piazza contro una fantomatica “dittatura sanitaria”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in sede monocratica, confermando la sentenza del Tar che respingeva il ricorso presentato da alcuni insegnanti contro il ministero dell’Istruzione. La camera di consiglio per la discussione collegiale è stata invece fissata per l’11 novembre.

Sul tema della privacy erano state sollevate alcune obiezioni, che – secondo l’organo di appello – “sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili”. L’app che scansiona i Green Pass, infatti, “esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale dato che emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi”. I dati sensibili, se c’era bisogno di specificarlo, sono quindi al sicuro. L’unica funzione della “scansione” del Qr Code agli ingressi è accertare che la persona sia vaccinata o abbia recentemente avuto l’esito negativo di un tampone.

Per quanto riguarda l’altra contestazione sollevata, circa la presunta discriminazione verso chi non vuole vaccinarsi, per il Consiglio di Stato viene meno visto che “il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido”. Il fatto che il certificato verde venga rilasciato anche con tampone non impone alcun trattamento sanitario obbligatorio, come potrebbe essere inteso il vaccino. Un “colpo” finale la sentenza lo assesta a chi parlava di “priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi”, spiegando come questo “non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui diritto a scongiurare possibili contagi ha prevalenza perché espressione di una componente della salute pubblica”.

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