Il condono per Ischia nel decreto Genova

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2018-10-01

Sergio Rizzo su Repubblica ci racconta della grossa sorpresona ricevuta dagli abitanti dell’isola

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Sergio Rizzo su Repubblica racconta oggi che è sputata una parolina magica nel decreto per Genova, e quella parola è condono. Non fiscale, però, altrimenti lo chiameremmo “pace” e avremmo un sacco di piccolifàns giubilanti nei commenti delle pagine Facebook a dire che è tutt’apposto. No, il condono è edilizio:

Quella parolina, “condono”, alla fine è spuntata. Articolo 25 del decreto per Genova, righe 2, 3 e 4 : “…I Comuni di cui all’articolo 17 comma 1 definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017…”. Qui non si parla del condono fiscale che sarà l’architrave della manovra finanziaria, chiamato impudicamente “pace fiscale”. Questa è un’altra storia, la storia di Ischia, isola paradisiaca purtroppo allagata dall’abusivismo.

Finita dentro il decreto Genova, a 740 chilometri di distanza più un discreto braccio di mare, perché quello era il primo vagone in partenza sul quale caricare norme che devono stare molto a cuore. A chi, è presto detto. “Dopo il terremoto dello scorso anno, calati i riflettori, Ischia è stata abbandonata!”, aveva denunciato un mese fa Luigi Di Maio.

Da sempre attento a tenere le ansie ischitane a portata di radar. Non per nulla cinque anni fa aveva presentato, allora dall’opposizione, un disegno di legge intitolato: “Riabilitazione degli edifici realizzati entro il 30 settembre 2004 con sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali anche nelle aree soggette a vincolo paesistico”. Con relativo sospetto di sanatoria respinto sdegnosamente al mittente: “Non è un condono edilizio, ma un ravvedimento operoso del trasgressore”.

ischia cerchi nel mare terremoto - 3

E questo, invece, che cos’è?

L’articolo 25 del decreto Genova dispone che le domande di condono edilizio ancora pendenti nell’isola di Ischia riguardanti gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma dell’agosto 2017 vengano definite entro sei mesi. La cosa riguarda tutti i condoni edilizi: quello di Bettino Craxi del 1985 e quelli di Silvio Berlusconi del 1994 e del 2003. In un Paese nel quale vige lo scandalo di milioni di pratiche di sanatoria edilizia ancora inevase da decenni, cosa ci sarebbe di strano nel dare una mano almeno ai terremotati?

C’è però qualcosa che non torna. Nel medesimo articolo 25, c’è scritto infatti che “per la definizione delle istanze trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47”. E perché applicare alle domande per i condoni Berlusconi del 1994 e del 2003 “esclusivamente” i parametri del condono Craxi del 1985? Forse perché quelli consentirebbero di regolarizzare abusi superiori rispetto a quelli ammessi dai condoni successivi? E perché non c’è scritto che cosa ne sarà delle domande di sanatoria che non dovessero venire accolte? La materia è complessa, e necessita di una spiegazione chiara, anche e soprattutto alla luce della situazione dei terremotati: ai quali, sia chiaro, non va negato alcun diritto. Nella legalità, ovvio. C’è già, tuttavia, chi come i verdi Angelo Bonelli e Claudia Mannino (ex deputata 5S) agita lo spettro dell’incostituzionalità: vedremo.

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