Come fare per mettersi in regola con i vaccini obbligatori a scuola a settembre

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2017-08-23

Quali sono i termini entro cui presentare l’autocertificazione per l’accesso alla scuola dell’infanzia e quali quelli per tutte le altre scuole. Chi la deve presentare (anche insegnanti e personale scolastico) e chi invece può ottenere l’esonero e come.

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Manca poco a settembre e all’inizio della scuola. Cosa devono fare i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e il primo anno della scuola elementare per mettersi in regola con le prescrizioni del decreto vaccini? Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) istituisce il calendario delle vaccinazioni da somministrare in base alla fascia d’età per poter effettuare l’iscrizione alla scuola.

Quali sono le scadenze per la presentazione della documentazione di avvenuta vaccinazione?

La circolare ministeriale del 16 agosto 2017 infatti stabilisce che i bambini non vaccinati non potranno accedere agli istituti scolastici che si tratti del nido o della scuola materna. Nel caso in cui abbiano già iniziato a frequentarli in attesa della vaccinazione, e poi la profilassi non venga eseguita, verranno esclusi dall’asilo. Per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia il termine per la presentazione delle certificazioni di avvenuta vaccinazione è fissato al 10 settembre 2017. Per gli iscritti alle scuole di altro ordine e grado il termine invece è il 31 ottobre 2017. In base all’età del bambino o della bambina in quella data il genitore sarà tenuto ad adempiere alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie secondo la seguente tabella e in base a quanto stabilito dal PNPV relativo alla coorte vaccinale dell’anno di nascita del figlio.

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Fonte: Circolare 16 agosto 2017

Tuttavia per l’anno scolastico che deve iniziare è stato deciso che a settembre (o a ottobre) il genitore potrà presentare un’autocertificazione che attesti la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie. Il modello di dichiarazione per l’autocertificazione si trova nell’allegato 1 della circolare operativa del 16 agosto. In ogni caso però la documentazione idonea comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018. 
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Fonte: Circolare 16 agosto 2017

Una circolare inviata dal ministero dell’Istruzione ai dirigenti scolastici ricorda inoltre che a dieci giorni dalla scadenza dei termini la scuola deve segnalare alla ASL competente l’eventuale mancata presentazione della documentazione da parte dei genitori. L’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio
una dichiarazione sostitutiva che certifichi l’avvenuta vaccinazione. Una decisione che ha suscitato le prevedibili proteste del personale scolastico docente e non.
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Il modello di dichiarazione per i docenti e il personale scolastico è reperibile sul sito di Orizzonte Scuola.

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie?

Per sapere quali sono le vaccinazioni obbligatorie previste bisogna fare riferimento alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Ne consegue quindi che in base all’anno di nascita ci si dovrà attenere al relativo PNPV. Le dieci obbligatorie sono anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-Regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 – suppl. n. 144);
⇒ per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
⇒ i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
⇒ i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, dovranno effettuare obbligatoriamente l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella.

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Fonte: Circolare 16 agosto 2017

Le vaccinazioni contro la meningite (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C) quella, anti-pneumococcica e quella contro il rotavirus invece sono escluse dal novero di quelle obbligatorie ma fanno parte di quelle raccomandate, e sono in ogni caso gratuite.

Quali sono le condizioni per l’esonero?

Nella circolare si precisa anche che le condizioni per cui vengono ammessi l’esonero dall’obbligo vaccinale o un differimento della vaccinazione vanno certificate dal pediatra o dal medico di famiglia. “La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo”, si legge nella circolare operativa.

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Fonte

Il bambino potrà essere esonerato dalla specifica vaccinazione se i genitori dimostreranno che risulta naturalmente immunizzato. Secondo quanto stabilito dal Ministero l’immunizzazione potrà essere comprovata in due diversi modi, presentando copia della notifica di malattia infettiva o l’attestazione di avvenuta immunizzazione. Il Ministero però precisa che  “il soggetto immunizzato “naturalmente” adempie all’obbligo vaccinale – di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale – mediante la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione”. Nel caso i vaccini monocomponente non siano disponibili “la profilassi sarà completata utilizzando vaccini combinati“. Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti. Riguardo a questo aspetto a Milano sta esplodendo un piccolo caso. I medici infatti minacciano di farsele pagare se il servizio pubblico non si farà carico dei costi, dai 30 ai 50 euro a famiglia.
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Fonte: IoVaccino

 
Ma gli accordi collettivi nazionali non prevedono che questa prestazione venga rimborsata, quindi i medici potrebbero farsi pagare dai pazienti. Il problema nasce ad esempio perché in alcuni casi il paziente deve fare le analisi del sangue per la ricerca degli anticorpi relativi alla specifica malattia. Analisi che i medici poi dovranno valutare. Insomma non si tratta semplicemente – tranne ad esempio per i casi di Morbillo – di consultare i database sanitari. Anche i bambini che per ragioni sanitarie (ad esempio perché immunodepressi) non possono essere vaccinati dovranno presentare il certificato d’esonero.

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