Come fare la domanda per il rinnovo del reddito di cittadinanza scaduto

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-10-10

“la normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”

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I beneficiari di reddito di cittadinanza che hanno il beneficio scaduto o in scadenza possono fare la domanda per il rinnovo. E’ prevista la sospensione dell’erogazione per un mese (il periodo massimo continuativo dopo il quale scade è di 18 mesi). Lo chiarisce l’Inps con un messaggio spiegando che “la normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo” e che. “la sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza”. Nel mese di settembre 2020 . chiarisce l’Istituto – ” i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc. In caso di rinnovo del beneficio – precisa – “deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua”.

reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza (Il Messaggero, 28 dicembre 2019)

Anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i canali: Poste; sito del Reddito tramite Spid www.redditodicittadinanza.gov.it; i centri di assistenza fiscale ; gli istituti di patronato; il sito www.INPS.it. Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una Dsu aggiornata entro due mesi dalla variazione. In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini Isee aggiornata. Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

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