Opinioni
Cosa c'è di nuovo nel decreto sugli stadi di Renzi e Alfano
neXtQuotidiano 17/10/2014
L’avvocato Lorenzo Contucci e la sua nota di analisi sul decreto stadi di Renzi e Alfano, che mette in luce una serie di circostanze che erano rimaste nascoste all’atto del voto…
L’avvocato Lorenzo Contucci, avvocato penalista romano famoso per le sue battaglie contro le leggi speciali e il Daspo dei tifosi, ha pubblicato su Facebook una nota di analisi sul decreto stadi di Renzi e Alfano, mettendo in luce una serie di circostanze che erano rimaste nascoste all’atto del voto, tra le quali le leggi anti-NO TAV nascoste, l’introduzione del Taser e altre … cosucce:
Capire una legge in Italia richiederebbe una laurea apposita e quindi fatalmente i giornali si limitano a riportare le notizie per come gli vengono esposte dai più noti rappresentanti del Governo che, purtoppo, pure non le hanno capite.
Facciamo quindi chiarezza sulle reali novità.
1) Nuovi reati consentono l’emissione del d.a.spo., anche se nulla hanno a che fare con lo stadio.
Il decreto legge Renzi/Alfano, sostituendo l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 6, dà una ulteriore stretta ai diritti del cittadino. Se prima, per potere emettere il daspo senza che vi fosse almeno una denuncia, era necessario che vi fossero per lo meno elementi oggettivi, vale a dire una fotografia inequivocabile o un filmato, ora invece chiede che siano presenti elementi di fatto, che non si capisce cosa siano (una denuncia è un elemento di fatto?).
Con il decreto legge Renzi, tra i motivi di d.a.spo. vengono inseriti:
a) i cartelli o gli striscioni ingiuriosi, se esposti allo stadio;
b) i delitti di istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, istigazione a disobbedire alle leggi, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, assistenza agli associati, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, pubblica intimidazione. Poi ancora: strage, incendio, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio, disastro ferroviario, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentati alla sicurezza dei trasporti, attentati alla sicurezza dell’energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa contro gli infortuni, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
c) i delitti di rapina, estorsione e di droga (esclusi gli episodi di cui al V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90, vale a dire i fatti di lieve entità, altrimenti curve e tribune si sarebbe svuotate).
I punti b) e c) includono tra le ragioni di d.a.spo. anche comportamenti tenuti non in occasione di manifestazioni sportive.
Visto che lo spirito della norma è quello della tutela dell’ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, sembra che il legislatore consideri pericoloso per le manifestazioni sportive, in modo per vero molto grossolano, tutti gli autori di condotte di cui ai reati indicati. Possiamo ben dire che si tratta di una norma “No Tav”.
2) Il d.a.spo. di gruppo: cosa è nella realtà.
Il d.a.spo. di gruppo, in realtà, c’è sempre stato, visto che quando il d.a.spo. si basa su una denuncia, il “gruppo” lo si ha quando c’è il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.: se cinquanta tifosi, tutti insieme, assaltano un autogrill depredandolo, concorreranno tutti nel reato di furto aggravato e quindi il “gruppo” altro non è che l’insieme dei concorrenti nel reato: possiamo quindi dire che questo tipo d.a.spo.c’è sempre stato, l’unica novità è che da ora in poi il “capo” di questo gruppo non potrà avere una diffida inferiore a tre anni.
La norma di modifica dell’articolo 6 comma 1 della L. 401/89 si riferisce al d.a.spo. che non si basa su una denuncia e un esempio varrà a far capire: se trenta persone corrono verso il settore ospiti e battono le mani sul vetro, il fatto non costituisce reato ma il questore può fare il d.a.spo. se da questo comportamento si è creato pericolo per la sicurezza pubblica. Il “capo” di questo gruppo non può essere diffidato per meno di tre anni, così come non potrà avere meno di tre anni il “capo” del gruppo delle persone che concorrono in un vero e proprio reato..
Ecco cosa è in realtà la novità del “d.a.spo. di gruppo”: una sorta di concorso in un comportamento che non costituisce reato ma che è sanzionabile con la diffida, purché lo si sia tenuto.
Una bufala mediatica che ha tratto in inganno persino le questure che ritengono – grazie a titoli dei giornali – di poter diffidare un pullman intero se vi si trova un artifizio pirotecnico.
In più, se prima, per potere emettere il d.a.spo. senza che vi fosse almeno una denuncia, era necessario che vi fossero per lo meno elementi oggettivi, vale a dire una fotografia inequivocabile o un filmato, ora invece chiede che siano presenti elementi “di fatto” (cosa significhi “di fatto” lo sa solo il Legislatore: una denuncia è un elemento di fatto?) e che la condotta sia “evidentemente” finalizzata alla violenza.
Tutto ciò può essere valutato anche se il fatto è stato commesso all’estero ma è necessario che ciò sia accertato dallo Stato in cui si è disputata la partita.
Ora si include – tra i d.a.spo. senza denuncia – anche la minaccia e l’intimidazione, purché idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.
3) Facoltà per il giudice per le indagini preliminari di modificare l’obbligo di presentazione alla Polizia durante le partite di calcio imposto dal Questore
Con la modifica apportata in sede di conversione del D.L. 119/2014 dalla Legge Alfano viene codificato quanto già avevano disposto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44273/04, vale a dire che il G.i.p. può anche intervenire, se ritiene di convalidarle, in ordine alla durata e alla modalità dell’obbligo di presentazione alla P.G..
4) D.a.spo. per i recidivi
E’ il punto più critico della norma a livello costituzionale.
Come sappiamo, il d.a.spo. può andare da uno a cinque anni salvo che nel caso di condotta di gruppo (per come spiegata in precedenza), nel qual caso chi ne assume la direzione non potrà essere diffidato per meno di tre anni.
Il recidivo, vale a dire il soggetto che già ha avuto un d.a.spo. in passato, vedrà sempre applicato dal questore l’obbligo di presentazione alla P.G. (che comunque il g.i.p. dovrà valutare se convalidare o meno) e non potrà subire un d.a.spo. inferiore a cinque anni e superiore ad otto. L’obbligo di presentazione alla P.G. obbligatorio, a parere di chi scrive, presenta aspetti di criticità costituzionale, soprattutto con riferimento all’art. 13 III comma della Costituzione che dispone come l’autorità di P.S. possa limitare la libertà personale di un soggetto solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre in questo caso è imposto da una legge dello Stato.
Anche il minimo di cinque anni per il recidivo sembra eccessivo: se, ad esempio, nel 2007 per due volte nella stessa stagione sportiva non mi sono seduto nel mio seggiolino, e per questo sono stato “daspato”, se dovesse accadere che per altre due volte nel 2014/15 non mi dovessi sedere nel mio seggiolino la questura può decidere di farmi un d.a.spo. di almeno cinque anni con obbligo di firma.
In più, in sede di conversione, è stato previsto che chi viola il d.a.spo. potrà vederselo aumentato fino ad 8 anni.
5) “Riabilitazione” del daspato
Una volta che il d.a.spo. è scaduto da almeno tre anni, l’interessato può chiedere al questore la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto che gliela concederà se ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, non solo allo stadio ma anche nella vita.
Resta da capire a cosa si riferisca il Legislatore là dove parla di “ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto”.
6) Aumento della durata del d.a.spo. per chi viola il regolamento d’uso dello stadio
Se per due volte nella stessa stagione sportiva, ad esempio, ci si siede in un seggiolino diverso dal proprio, o si butta la carta per terra, e si viene sanzionati per questo da un solerte steward, si può avere un d.a.spo. non più da tre mesi a due anni ma da uno a tre anni.
7) Norma antimagliette
Se si hanno scritte o immagini offensive sulle magliette e, se le si hanno, si può essere denunciati e diffidati.
E’ la norma anti “Speziale libero”, scritta ritenuta offensiva.
8) Introduzione del taser: le cavie saranno i tifosi
Il taser verrà dato in dotazione alle forze dell’ordine a prescindere e quindi in futuro lo potranno utilizzare anche per le strade, come negli U.S.A., dove però c’è il primo emendamento che consente a tutti i cittadini di girare armati e che in Italia, fortunatamente, non esiste.
Però, statene certi, verrà sperimentato negli stadi.
9) Divieto di chiedere documenti ai minori degli anni 14 per avere titoli di accesso
Il minore di 14 anni può comprare un biglietto senza documento e ha diritto di entrare allo stadio senza esibire il documento.
10) Modifica dell’art. 9 della Legge Amato
E’ stato finalmente disposto che il divieto di vendita dei biglietti valga solo per chi ha un d.a.spo. in corso (e non, come con la vecchia legge, a chiunque abbia avuto un d.a.spo.) e a chi ha subito condanne per reati “da stadio” negli ultimi cinque anni (mentre il primitivo art. 9 prevede che ciò fosse a vita).
Bisognerà vedere come si regoleranno le questure con il quinquennio là dove, per lo stesso episodio, il soggetto ha già scontato il d.a.spo., ma su questo aspetto il prossimo fronte sarà giudiziario.
11) Sorveglianza speciale per gli ultras violenti.
Già esisteva nella norma. L’hanno solo “colorata” un po’.