Canone RAI nella bolletta elettrica, cosa ha detto davvero il Consiglio di Stato

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-04-15

Mentre si avvicina la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di esenzione non è ancora stata detta l’ultima parola sull’addebito del Canone nella bolletta elettrica (prima rata: luglio 2016)

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Che l’introduzione del pagamento del Canone Rai nella bolletta elettrica sia stata pensata male e gestita ancora peggio è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti. La nuova modalità di pagamento della tassa più odiata dagli italiani è entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ma solo a metà marzo siamo stati in grado di sapere le modalità con le quali gli utenti avrebbero potuto chiedere l’esenzione dal pagamento. Eppure Governo, Rai  e Agenzia delle Entrate sapevano già da mesi dell’introduzione della nuova modalità di pagare il Canone. Ciononostante non si è riusciti, in tutto questo lasso di tempo, a dare informazioni chiare e precise ai consumatori, soprattutto a coloro che il Canone non lo devono pagare. A complicare le cose è arrivata ieri la mezza bocciatura del Consiglio di Stato che in un parere interlocutorio ha messo in luce tutte le problematiche legate al pagamento del Canone Rai.

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I termini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dovrebbero slittare al 15 maggio Fonte: Corriere della Sera 15/04/2016

Manca una definizione chiara di apparecchio televisivo e non viene tutelata la privacy

I giudici del consiglio di stato hanno inviato il Ministero dello sviluppo economico a modificare il regolamento del decreto attuativo della riforma della tassa. La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che ha esaminato i contenuti dello schema di regolamento, segnala che “l’adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla norma di riferimento e che non risulta espresso il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze” come invece è previsto dalla legge di Stabilità 2016 .Il Consiglio sottolinea che “con il concerto il Ministro partecipa dell’iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità: pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta al prosieguo dell’iter procedurale“, si tratta quindi di un vizio di forma ma le criticità vere sono altre. Criticità che secondo i giudici che hanno espresso il parere devono trovare soluzione prima della definitiva approvazione della norma. Secondo il Consiglio di Stato nel decreto manca innanzitutto una definizione chiara di che cosa si intenda per apparecchio televisivo. C’è però una nota del MISE pubblicata nel 2012 che è andata a precisare meglio cosa si intenda per apparecchio televisivo specificando che solo quel genere di apparecchi è assoggettabile al pagamento del Canone (nota tra l’altro riportata nel sito delle FAQ della RAI):

solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone

Insomma fino a ieri sembrava abbastanza chiaro che per apparecchio televisivo si intendevano i televisori o i  monitor con un sintonizzatore, ora questa definizione sembra meno chiara e i giudici chiedono al legislatore di “precisare che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile“. Ma il Consiglio di Stato ha rilevato che lo scambio di dati tra i vari enti (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia, Acquirente unico spa, Ministero dell’interno, Comuni e alcune società private) necessario a consentire l’addebito del Canone RAI nella bolletta elettrica non sembra rispettare la normativa per la tutela del dati personali. O meglio, alcuni passaggi della norma non risultano essere formulate in maniera adeguatamente chiara; ne è un esempio l’art. 3 del regolamento che “nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore“. A rispondere al comunicato del Consiglio di Stato è il sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli che preferisce non parlare di bocciatura ma di un parere utile al miglioramento della norma: «È un po’ singolare trasformare nella comunicazione i pareri e i contribuiti consultivi che servono esattamente a migliorare il testo e che sono accolti da noi con spirito costruttivo in una inesistente bocciatura». Giacomelli ha anche annunciato che verranno prorogati i termini per la presentazione della richiesta di esenzione che dovrebbero slittare al 15 maggio, sia per la presentazione della dichiarazione sostitutiva via Internet che tramite raccomandata.

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Il modello per presentare la dichiarazione sostitutiva del Canone Rai

Chi è intestatario di un’utenza elettrica ma non ha un televisore deve pagare il Canone RAI?

Se in casa non avete alcun dispositivo o apparecchio in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive ovviamente non dovrete pagare il Canone (che è una tassa sul possesso dell’apparecchio). Se non avete una TV ma avete un PC, un tablet (privi di sintonizzatore) e una radio sarete lo stesso esentati dal pagamento del Canone perché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, «non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare». Per farlo, dal momento che la nuova normativa parte dalla presunzione che ogni utenza per la fornitura elettrica domestica implichi il possesso di un apparecchio televisivo (o equivalenti) dovrete però fare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Ed è proprio questa categoria di persone a dover utilizzare il modello messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione dal Canone?

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo coloro che intendono dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica detiene un apparecchio televisivo. In questo modo chi non ha una TV (o un apparecchio atto alla ricezione del segnale come un monitor con sintonizzatore) sarà esentato dal pagamento del Canone. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione può essere presentata anche da coloro che al 31 dicembre 2015 hanno presentato la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo che intendono dichiarare che nelle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare della bolletta per la fornitura dell’energia elettrica non ci sono ulteriori apparecchi televisivi. Il terzo caso è quello che interessa molti nuclei familiari, quelli dove l’utenza dell’energia elettrica e il Canone Rai sono intestati a due persone differenti facenti però parte del medesimo nucleo familiare. Chi rientra in questa categoria potrà presentare la dichiarazione per attestare che il Canone non deve essere addebitato al dichiarante e alle utenze elettriche a lui intestate poiché  «il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale».Se diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare? Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it,www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello. Infine la dichiarazione deve essere resa anche in caso di acquisto di un apparecchio radio-televisivo (qualora sia il primo) per comunicare l’Agenzia delle Entrate di essere diventati titolari di un abbonamento per il Canone Rai. La dichiarazione può essere compilata da un erede di un abbonato qualora l’intestatario dell’utenza dell’energia elettrica sia deceduto. Le istruzioni per la compilazione dell’autocertificazione le potete trovare qui.

Con quale modalità può essere presentata la dichiarazione sostitutiva?

Il documento può essere inoltrata direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Per poter utilizzare questa procedura telematica si dovrà prima completare la procedura di registrazione per ottenere username e password. Alternativamente il modulo può essere  consegnato tramite gli intermediari abilitati appositamente delegati dal contribuente che però saranno tenuti a consegnarvi una copia della dichiarazione. In alternativa, e qualora non sia possibile presentare domanda in via telematica il modello potrà essere inviato al “classico” sportello SAT di Torino inviando una raccomandata con allegato il documento d’identità del dichiarante a: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
 

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