Economia

Buoni Pasto, l’importo detassato è ridotto a 4 euro: corsa a spenderli entro gennaio

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-11-12

L’eccedenza tra valore facciale del buono pasto e il nuovo limite di 4 euro sarà completamente imponibile: i datori di lavoro dovranno applicare ritenute fiscali e previdenziali su ticket con valore superiore a 4 euro relativi ai bloccati da smaltire entro il 2020

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L’importo detassato dei buoni pasto cartacei è ridotto da 5,29 a 4 euro al giorno a partire dal primo gennaio: lo provede la Legge di Bilancio 2020 e, in assenza di una disciplina transitoria che per ora non è stata prevista, questo significa che i datori di lavoro dovranno applicare ritenute fiscali e previdenziali su ticket con valore superiore a 4 euro relativi ai bloccati da smaltire entro il 2020. Spiega oggi Il Sole 24 Ore che l’eccedenza tra valore facciale del buono pasto e il nuovo limite di 4 euro sarà completamente imponibile.

Le aziende che distribuiscono ticket cartacei da 5,29 euro e continueranno a farlo anche nel 2020 dovranno tenerne conto in busta paga. L’aumento di imponibile potrebbe essere di circa 300 euro su base annua, con maggiori trattenute fiscali e previdenziali che possono variare, a seconda della retribuzione del dipendente, da un minimo di 89 a un massimo di 143 euro all’anno, oltre alle addizionali comunali e regionali (con 230 giorni lavorativi e aliquota Inps del 9,19%). Per la maggior parte di questi lavoratori il conto sarà di almeno 100 euro all’anno.

buoni pasto come cambiano

Come cambiano i buoni pasto (Corriere della Sera, 9 settembre 2017)

Inoltre, le aziende dovranno considerare l’aggravio Inps a loro carico, variabile in base al settore, ma che dovrebbe aggirarsi intorno agli 85 euro annui. Al fine di evitare la tassazione, il datore di lavoro potrebbe ridurre a 4 euro il valore dei buoni cartacei che consegna ai lavoratori oppure passare ai buoni elettronici.

Peraltro, il Ddl di bilancio modifica l’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir anche nella parte relativa alla soglia di esenzione dei ticket elettronici che viene elevata da 7 a 8 euro al giorno. Alcuni direttori finanziari hanno sollevato il problema dell’erogazione dei buoni in fase di transizione. Per ragioni amministrative i ticket vengono consegnati il mese successivo rispetto a quello in cui si sono maturati quindi, ad esempio, a gennaio 2020 quelli di dicembre 2019.

Pur in presenza di un cambio di disciplina, si ritiene non vi siano maggiori oneri tributari da versare se i buoni con valore nominale pari al vecchio limite vengono distribuiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo, come previsto dal principio di cassa allargato contenuto nell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

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