Economia
Bail in: cosa succede se la banca fa crack
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2015-11-07
Riepiloghiamo le nuove norme sul bail in per le banche che dovessero rischiare il crack. Negli scorsi mesi era stata fatta molta confusione sul prelievo forzoso e su come funzionasse la norma approvata dal parlamento.
Il Sole 24 Ore pubblica oggi questa infografica che ci permette di riepilogare le nuove norme sul bail in per le banche che dovessero rischiare il crack. Negli scorsi mesi era stata fatta molta confusione sul prelievo forzoso e su come funzionasse il bail in approvato dal parlamento. In primo luogo giova ricordare che il cosiddetto prelievo forzoso non c’entra niente, visto che il concetto si riferisce a un prelievo straordinario sui conti correnti bancari degli italiani come quello avvenuto nel 1992 durante il Governo Amato, che nel suo primo mandato da presidente del Consiglio emise un decreto in cui tra le altre cose veniva deliberato retroattivamente il prelievo forzoso del 6 per mille dai conti correnti bancari. Un decreto attuato l’11 luglio 1992, a causa di una situazione di drammatica emergenza della finanza pubblica, e che veniva effettuato dallo Stato per rimettere a posto i conti pubblici. Qui si parla di tutt’altro: la legge approvata stabilisce la non rimborsabilità dei conti correnti al di sopra della cifra di 100mila euro tenuti in una banca che fallisce e in cui né azionisti né obbligazionisti riescono a far fronte alle eventuali perdite.
In sostanza, quindi, prima lo Stato di fronte a un rischio di crollo di una banca aveva in sostanza soltanto due opzioni sul tavolo:
1) lasciarla fallire, rischiando un terremoto nel sistema creditizio
2) salvarla con soldi pubblici, come è successo al Monte dei Paschi di Siena in Italia
La nuova legge esclude la possibilità di salvare la banca con i soldi dei cittadini, e lascia il rischio in mano a chi possiede le quote delle banche (ovvero chi ne ha comprato le azioni, e in massima parte – come è ovvio – a chi ne ha di più), a chi ne possiede le obbligazioni e, in ultima analisi, ai correntisti con conti al di sopra dei 100mila euro, quota comunque garantita in rimborso dai fondi nazionali (in italia il FITD). L’assicurazione comune sui conti correnti è il terzo pilastro dell’Unione bancaria: finora la Germania si è opposta alla copertura della Banca Centrale Europea.