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Virginia Raggi revoca Carla Raineri dopo che si è dimessa

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2016-09-01

Lo annuncia la stessa sindaca su Facebook: la nomina è stata effettuata usando l’articolo di legge sbagliato. Lo stesso che si è usato per altre nomine… In mattinata era arrivata la notizia di due esposti presentati dal Codacons e da Fratelli d’Italia. Ma si tratta sicuramente di coincidenze

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Virginia Raggi revoca il suo capo di gabinetto Carla Raineri. Lo annuncia la stessa Raggi in un post su Facebook nel quale ammette che l’assunzione della magistrata che aveva uno stipendione da 193mila euro era stata effettuata ai sensi dell’articolo 110 del TUEL, e non, come si doveva, ai sensi dell’articolo 90:

Trasparenza. È uno dei valori che ci contraddistingue e che perseguiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere un parere all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, su tutte le nomine fatte finora dalla Giunta. Una richiesta per garantire il massimo della trasparenza: il “palazzo” deve essere di vetro, tutti i cittadini devono poter vedere cosa accade dentro. Questo è il M5S.
Sulla base di due pareri contrastanti, ci siamo rivolti all’ANAC che, esaminate le carte, ha dichiarato che la nomina della Dott.ssa Carla Romana Raineri a Capo di Gabinetto va rivista in quanto “la corretta fonte normativa a cui fare riferimento è l’articolo 90 TUEL” e “l’applicazione, al caso di specie, dell’articolo 110 TUEL è da ritenersi impropria”. Ne prendiamo atto.
Conseguentemente, sarà predisposta l’ordinanza di revoca.

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Lo status con cui Virginia Raggi annuncia la revoca di Carla Raineri


Attenzione, però: con l’articolo 190 del TUEL era stato assunto anche Salvatore Romeo, il dipendente del Comune e attivista 5 Stelle che aveva visto il suo stipendio raddoppiato. A rigor di logica, anche quella nomina dovrebbe cadere. Su di lui pende il rischio di un ricorso alla Corte dei Conti.

Virginia Raggi revoca Carla Raineri

È curioso che la Raggi si vanti della trasparenza del M5S nella storia della revoca ma non dica nemmeno una parola sull’errore effettuato nell’assunzione. Evidentemente è colpa di qualcun altro. Ed è altrettanto strano che la sindaca nomini le critiche dell’Autorità Anticorruzione ma non i due esposti dell’opposizione che contestavano la nomina della Raineri, di cui – tu guarda il caso – proprio oggi ha parlato il Messaggero.
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Il primo è stato presentato già in pieno agosto dal Codacons, «affinché si faccia chiarezza sul compenso percepito da Raineri e sulla congruità dello stesso, verificando al contempo eventuali danni ai fini erariali e per la collettività». Nel secondo – che arriverà questa mattina, firmato dal capogruppo capitolino di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera – si chiede tra l’altro ai giudici contabili di «accertare le modalità attraverso le quali l’amministrazione di Roma Capitale abbia operato dal punto di vista giuridico procedurale» nella nomina del capo di Gabinetto. E sul colle capitolino i dubbi crescono giorno dopo giorno.

Al posto della Raineri dovrebbe andare Virginia Proverbio. In ogni caso l’articolo 110 del Testo unico degli enti locali (Tuel), applicato dal Campidoglio per la nomina a capo di gabinetto di Carla Raineri, prevede, tra l’altro, che gli incarichi a contratto siano “conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. Una selezione che però non è stata svolta dall’amministrazione e che non è richiesta dall’art.90 del Tuel, più indicato, secondo l’Anac, per la nomina del capo di gabinetto. L’art. 110 del Tuel disciplina gli incarichi a contratto e prevede che per “la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità”.
 

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