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Il neo-presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini sospende la sentenza del Tar sulla “vigile attesa”

neXtQuotidiano 20/01/2022

La decisione è arrivata a poche ore dal pronunciamento del Tribunale Amministrativo del Lazio che aveva fatto esultare i no vax

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Le linee guida del Ministero della Salute sulla gestione dei pazienti contagiati dal virus Sars-CoV-2 non vìola alcun diretto dei medici a procedere con le terapie. Questo è, in sintesi, il pensiero del Consiglio di Stato che ha sospeso il pronunciamento del Tar del Lazio che, nei giorni scorsi, aveva bocciato il protocollo del dicastero della Sanità sulla “vigile attesa” (o vigilante attesa). I giudici del Tribunale Amministrativo aveva detto che quelle indicazioni violavano il principio di libertà dei medici che erano vincolati a seguire quelle indicazione per il trattamento domiciliare dei pazienti. Ma la visione del neo-presidente Franco Frattini va in un’altra direzione.

Vigile attesa, Franco Frattini sospende il pronunciamento del Tar

Secondo il Tar del Lazio – che ha accolto il ricorso presentato dal “Comitato Cure domiciliari” – le linee guida dell’Aifa (recepite dal Ministero della Salute) contrastano con

“la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica”.

Una sentenza che aveva fatto gioire i no vax. Ma come accade sempre in queste occasioni, il Ministero dalla Salute aveva presentato immediato ricorso al Consiglio di Stato (che ha una valenza giuridica superiore) che, di fatto, ha deciso di sospendere quella “bocciatura”. E il motivo è racchiuso in una frase inserita nel parere firmato dal neo-presidente Franco Frattini:

“Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, ‘raccomandazioni’ e non ‘prescrizioni’, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto”.

Nelle linee guida, dunque, si fa riferimento a “raccomandazioni” e non a “prescrizioni”. Un concetto che non va in contrasto con la deontologia e la libertà dei medici.

“Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale”.

(Foto IPP/Christian Mantuano)

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