Perché la riforma Brunetta sui concorsi pubblici rischia di essere incostituzionale

di Enzo Boldi

Pubblicato il 2021-04-05

L’articolo 10 dell’ultimo decreto Covid, infatti, dà indicazioni procedurali che superano le prove orali e concedono la possibilità di accesso a una posizione lavorativa tramite la sola valutazione dei titoli

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La pandemia ha stravolto il nostro modo di vivere e anche la politica ha provato a porre un rimedio, mettendo alcune toppe a situazioni complicate che, però, adesso sembrano essere più ingarbugliate di prima. È il caso delle riforma Brunetta sui concorsi pubblici e i bandi di assunzione per la Pubblica Amministrazione, inserita all’interno dell’ultimo decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato, in data 1 aprile, in Gazzetta Ufficiale. L’attenzione si sposta sull’articolo 10 – e relativi commi – in cui vengono date indicazioni su come procedere nei concorsi pubblici (almeno fino al 3 maggio, data di scadenza del provvedimento, in attesa dell’aggiornamento in base all’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia). E parliamo di rischio incostituzionalità per via di alcune possibilità paventate dallo stesso decreto.

Riforma Brunetta: ecco perché rischia di essere incostituzionale

Sui social, in tanti hanno preso d’assalto il profilo Facebook di Renato Brunetta (autore, per ruolo e competenza istituzionale, delle norme sui concorsi pubblici inserite all’interno dell’ultimo decreto Covid). E parlano di incostituzionalità. L’articolo 10 del recente decreto Covid, infatti, dà la possibilità di valutazione dei soli titoli di studio (ed esperienza professionale) per la formazione del punteggio finale che dà vita alla graduatoria che, alla fine, rappresenta la base per le nuove assunzioni. Una semplificazione in tempo di pandemia per tentare di snellire le procedure (vista anche la difficoltà di far sostenere prove, scritto e/o orali in presenza) che, però, non tiene conto di molte criticità sia per i bandi ancora non pubblicati che per quelli già pubblici, ma le cui fasi di valutazione non sono ancora state avviate.

Perché si parla di incostituzionalità? Perché l’articolo 4 della nostra Carta Fondamentale recita espressamente:

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

A sostegno di questa tesi c’è anche l’articolo 51 (comma 1) della nostra Costituzione:

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

I principi di incostituzionalità

Ci sarebbe anche un altro articolo, il 97 (comma 4), che fa riferimento all’accesso tramite concorso alle professioni legate alla Pubblica Amministrazione, ma lì c’è un esplicito riferimento finale, “Salvo i casi stabiliti dalla legge”, che – per l’appunto – parla direttamente di un intervento legislativo che può superare questo principio. Sta di fatto, però, che quanto inserito nella riforma Brunetta contenuta dall’ultimo decreto Covid va certamente contro due articoli della Costituzione, come sottolineato da una petizione online lanciata su Change.org meno di una settimana fa.

Una petizione che chiede la modifica e il superamento dell’assunzione tramite valutazione dei titoli (scolastici e di esperienza professionale) che concorre alla formazione del punteggio e della graduatoria finale. Tutto ciò, infatti, prevederebbe un ostacolo soprattutto per i più giovani che non possono avere esperienza tale e/o superiore a quella maturata da chi è già inserito nel mondo del lavoro.

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