“C’è una svista che rende inapplicabili le multe per gli spostamenti il 25 dicembre”

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-12-08

Continua la saga delle sanzioni anti COVID di Natale che non possono essere fatte

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Continua la saga delle sanzioni anti COVID di Natale che non possono essere fatte.”Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è emersa su alcuni organi d’informazione la questione sulla mancanza di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158″, precisava ieri una circolare del Viminale dopo il pasticcio spiegato dal Sole 24 ore. Ma, secondo la Stampa ci sarebbe una falla per cui le multe per gli spostamenti per il 25 e il 26 dicembre, e per il primo gennaio 2021 non potrebbero essere applicate:

Fino al 15 gennaio, ma sono contestabili le multe causa spostamenti il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio. Questo per una svista del decreto, che nel reiterare le misure del precedente provvedimento non ha tenuto conto che il divieto di spostamento dal proprio Comune in quei giorni vale per tutta Italia, mentre le sanzioni del vecchio decreto variano a seconda del livello di rischio epidemiologico della regione dove si transita. Non potendo modularle, le sanzioni nel clou delle feste sono di fatto inapplicabili

Il Viminale spiega: “Al riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è – e continua ad essere – l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Detta norma è – si legge – infatti, richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il d.P.C.M. 3 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020. Ora, non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio”. Come andrà a finire?

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