Il ricorso di Casapound sullo sfratto di via Napoleone III respinto

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-07-07

Le curiose motivazioni dei fascisti del Terzo Millennio: «Nessuna occupazione dell’immobile è da potersi ricondurre all’associazione ricorrente»

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Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Casapound alla Presidenza della Repubblica per bloccare lo sfratto: è legittimo l’atto con cui l’Agenzia del Demanio ha disposto lo sgombero dello stabile occupato dal gruppo di ultradestra all’Esquilino ormai 17 anni fa. Il provvedimento a questo punto va soltanto sostanziato con un’ultima relazione sull’effettivo utilizzo da parte del Miur del palazzo. Poi via con lo sgombero. Spiega oggi Lorenzo D’Albergo su Repubblica Roma:

In ballo c’è anche il risarcimento dei danni subiti dal pubblico erario:  il movimento guidato da Gianluca Iannone deve restituire 4.642.363,10 euro. Fino all’ultimo centesimo. La stessa cifra che la Corte dei Conti chiede ai dirigenti del Mef e del Miur che per più di tre lustri non hanno fatto nulla per interrompere l’occupazione. L’ultimo appiglio che resta ai “fascisti del terzo millennio” per non ritrovarsi a che fare con una pioggia di pignoramenti è un ricorso al tribunale civile.

Ma torniamo al parere del Consiglio di Stato, a chiedere la riconsegna dell’immobile un anno fa era stato l’allora direttore del Demanio, il prefetto Riccardo Carpino. Il provvedimento notificato il 12 luglio 2019  non lasciava troppi margini di interpretazione: il palazzone alle spalle della stazione Termini va lasciato «libero e vuoto da persone e cose» entro e non oltre 60 giorni. Chiara anche  la nota a margine: senza restituzione volontaria, si sarebbe proceduto allo «sgombero forzoso, con accollo delle spese necessarie per l’esecuzione e per la rimessa in pristino a carico degli occupanti».

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Il tentativo di CasaPound di bloccarne gli effetti si è risolto in un nulla di fatto. Anche perché la difesa messa in campo dai suoi legali si è dimostrata quantomeno contraddittoria. Prima hanno spiegato che, senza la sospensione del provvedimento, il movimento sarebbe stato esposto a un «danno grave e irreparabile». Poi, facendo un passo di lato perlomeno sorprendente che «nessuna occupazione dell’immobile è da potersi ricondurre all’associazione ricorrente». Affermazioni che, secondo i giudici della prima sezione, cozzano l’una con l’altra.

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