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La bambina “diversa” per l’anagrafe del Comune di Roma (anche se è vietato)

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2021-01-22

ADT: la sigla che in un ufficio della Capitale hanno posto sul retro della carta di identità della bambina è vietata per legge perché discriminatoria.

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ADT: è la sigla che un ufficio dell’anagrafe del comune di Roma ha deciso di porre sul retro della carta d’identità di una bambina con due mamme, nata grazie alla fecondazione eterologa fatta all’estero. Una sigla che sta per “adottiva”, che non solo non è prevista, ma è assolutamente vietata perché discriminatoria. Eppure in questo caso, a fianco al nome delle due madri della bambina, la sigla c’è. Chissà se per ingenuità o discriminazione, ma quelle tre lettere indicano la condizione “particolare” della bambina con due mamme.

La bambina “diversa” per l’anagrafe del Comune di Roma (anche se è vietato)

La bambina quindi è figlia naturale di una delle due madri. Ma nel 2014 lo Stato italiano ha riconosciuto ufficialmente il rapporto con l’altra mamma con una sentenza del Tribunale.  In sostanza, anche la donna che non ha partorito la bambina può definirsi madre della piccola. Il che è stato possibile facendo leva sull’adozione in casi speciali. Si tratta della stepchild adoption, tramite la quale le due mamme hanno potuto registrare un legame familiare con la bambina. Una sorta di stratagemma per riempire un vuoto normativo.

La decisione – in assenza di qualcosa stabilito dalla legge italiana – è arrivata l’anno scorso:  la Cassazione (con due sentenze) e poi la Corte costituzionale, hanno indicato in questo istituto giuridico la via privilegiata per tutelare i minori e i loro diritti nei confronti delle persone che li hanno fatti venire al mondo.Ma la stepchild adoption è una soluzione tappabuchi, anche perché è sì un riconoscimento della genitorialità, ma non lo è del tutto.

Il legame infatti – in questo caso – con il genitore non naturale risulta essere, legalmente, un rapporto a metà: i parenti del genitore non naturale non diventano parenti del bambino. Non solo: il legame può essere stabilito solo da un Tribunale, e non può essere registrato alla nascita. E altra cosa: la genitorialità può essere concessa solo se la madre o il padre biologico acconsentono. Questo significa che se in attesa che il Tribunale si pronunci la coppia si separa, il genitore senza legami non potrebbe in nessun modo (se l’ex partner volesse) avvicinarsi al figlio.

 

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