Stepchild Adoption, perché la Cassazione dice sì

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-06-22

Oggi la prima sezione civile della Suprema Corte si è pronunciata sul tema con la sentenza 12962/16, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre. La storia del caso e le altre pronunce dei tribunali

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Sì della Cassazione alla stepchild adoption in casi particolari. Oggi la prima sezione civile della Suprema Corte si è pronunciata sul tema con la sentenza 12962/16, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile.

Stepchild Adoption, perché la Cassazione dice sì

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, si spiega in una nota, questa adozione “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”. Ancora, per la Suprema Corte l’adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”. Il pronunciamento della Cassazione riguarda un caso su cui il tribunale dei minori decise lo scorso marzo. Il Tribunale dei Minori di Roma ha deciso all’epoca a favore di due mamme, una coppia omosessuale, che convivono da dieci anni. Le due mamme hanno avuto due figlie, una ciascuna, che hanno oggi quattro e otto anni. Le due bambine sono nate grazie alle tecniche di fecondazione assistita alle quali le due donne si sono sottoposte in Danimarca. Fino a ieri però ciascuna bambina era figlia della rispettiva madre. In seguito alla decisione del tribunale invece le due bambine sono legalmente figlie di entrambe le mamme che hanno così visto riconosciuto il loro ruolo di genitrici (identificate con il termine: genitore sociale). Ci sono però alcune differenze con i figli adottati dalle coppie normali, la prima e più ridicola riguarda il fatto che le due bimbe non vengano considerate sorelle tra loro, insomma per lo Stato le due bambine, che sono cresciute assieme sono sostanzialmente delle estranee. Questo è uno dei limiti della legge 184/83 che è quella che viene utilizzata per definire questi “casi speciali di adozione” che prevede che l’adozione possa essere consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Come spiegano i giuristi che su Articolo 29 il 12 gennaio hanno sottoscritto un appello a favore dell’adozione coparentale/stepchild adoption il ricorso a questa legge non risolve la situazione dei figli delle coppie omosessuali:

Va, dunque, rigettato il ricorso a un inedito “affidamento in casi particolari”perché del tutto inadeguato alla protezione dei bambini, che non possono restare in balia di status precarî e revocabili, ma che, al contrario, necessitano di stabilità giuridica, di genitori che abbiano responsabilità nella cura, nell’educazione e nel mantenimento sino alla maggiore età ed oltre.

Dal momento che è esclusa la possibilità per i contraenti delle unioni civili di applicare le disposizioni di legge che contengono la parola “coniuge” (come spiega Angelo Schillaci) alle coppie omosessuali non resta che la possibilità di ricorrere a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 44.

Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione e’ consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e’ coniugato. Se l’adottante e’ persona coniugata e non separata, l’adozione puo’ essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

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Cos’è la stepchild adoption e come viene applicata?

La stepchild adoption è il riconoscimento, da parte di uno dei due coniugi, dei figli del coniuge (stepchild in inglese significa figliastro). In sostanza se i due contraenti l’Unione Civile (chiamarlo matrimonio sembra eccessivo ad alcuni) hanno dei figli la legge dà la possibilità di includerli nel nuovo nucleo familiare. Si tratta quindi di un’adozione sì, ma del figlio (o dei figli) del partner che smette così di essere “il partner” e diventa genitore (anche se non a tutti gli effetti). Questa eventualità è già prevista per le coppie eterosessuali dall’articolo 44 comma b della legge 184/83 del 4 maggio 1983 recante la Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori. In particolare l’art. 44 prevede che I minori possono essere adottati anche dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge. Ed infatti il disegno di legge sulle Unioni Civili va a modificare proprio l’art.44; all’articolo 5 della legge di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze si legge:

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)
1. All’articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

Va inoltre sottolineato che la Stepchild Adoption non è una norma che viene incontro ad un “capriccio” delle coppie omosessuali ma crea invece una forma di tutela per i diritti dei bambini che sono figli biologici di uno dei due coniugi. Ancora una volta il movimento che per non dire di essere contro i diritti degli omosessuali si racconta di essere a favore dei diritti dei bambini fa finta di non accorgersi di non fare nulla per il bene di quei bambini che sono figli biologici di un genitore omosessuale. Cosa succederebbe se quel genitore morisse? Siamo davvero sicuri di voler strappare un bambino ai suoi affetti solo in nome dell’odio nei confronti degli omosessuali? Bel modo di pensare ai bambini, ai loro diritti e al loro benessere. Cosa propongono questi cattolici così preoccupati dalla sorte dei bambini? Bisogna forse togliere la patria potestà al genitore biologico perché convive con un partner dello stesso sesso? Eppure la giurisprudenza è abbastanza chiara nel dire che è “preferibile salvaguardare il rapporto affettivo già in atto anzichè instaurare un’adozione legittimante con una coppia sconosciuta”. Anche senza la legge sulle Unioni Civili e la Stepchild Adoption alcune coppie omosessuali hanno già ottenuto dal tribunale l’affidamento congiunto dei figli, è il caso della sentenza n. 299 del Tribunale dei minorenni di Roma emessa il 30 luglio 2014 che ha stabilito che la figlio di una donna recatasi in Spagna per poter rimanere incintatramite la fecondazione assistita poteva essere adottata dalla convivente. In particolare il Tribunale rilevava che:

Esclusivamente per l’adozione legittimante (nazionale ed internazionale) viene richiesto che ad adottare siano due persone unite da rapporto di coniugio riconosciuto dall’ordinamento italiano; ma nel nostro sistema il legislatore ha introdotto una seconda forma di adozione – l’adozione in casi particolari- in base alla quale, nell’interesse superiore del minore, la domanda di adozione può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44 lettera d) e dell’art. 7 della medesima L. 184/83. Nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all’orientamento sessuale dell’adottante o del genitore dell’adottando, qualora tra di essi vi sia un rapporto di convivenza.

Bisogna inoltre ricordare che l’adozione in casi particolari si propone di tutelare “la realizzazione del preminente interesse del minore” tenendo presente in primo luogo l’idoneita’ affettiva e la capacita’ di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti come stabilito dall’art. 57 della già citata legge n. 184/1983.  Esiste inoltre un’altra sentenza, questa volta della Corte di Cassazione che ha disposto l’affidamento esclusivo di un figlio alla madre e alla sua compagna nonostante il ricorso dell’ex-coniuge (e padre del bambino) della donna. La Corte ha così motivato la sentenza:

non sono poste certezza scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata

In parole povere anche senza la Stepchild Adoption/adozione coparentale le coppie omosessuali possono già ottenere il riconoscimento del figlio biologico di uno dei due partner. Il DDL Cirinnà intervenendo proprio sul punto dei casi particolare di adozione andrebbe in sostanza a semplificare la procedura di riconoscimento. Che, ripeto ancora una volta, esiste già.

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