Fact checking
E anche oggi il M5S vince in tribunale domani
di Giovanni Drogo
Pubblicato il 2017-11-22
Regionarie M5S: il Tribunale di Palermo respinge il ricorso di Giancarlo Cancelleri e del M5S contro la sospensiva a favore di Marco Giulivi. Ed è sempre più evidente che il MoVimento ha qualche problema nella comprensione della legge e delle sentenze
«Alla luce del decreto del Tribunale civile di Palermo, il MoVimento 5 Stelle annuncia che esercitando un suo diritto farà ricorso per far valere le proprie ragioni. I tempi per aspettare la fine del procedimento e per rinnovare le votazioni purtroppo non ci sono più». Così Giancarlo Cancelleri all’indomani del decreto del Tribunale che il 19 settembre aveva confermato la sospensione delle Regionarie M5S che lo avevano incoronato candidato Presidente della Regione Siciliana per il MoVimento. L’ordinanza dell’8 novembre del Tribunale di Palermo ha però stabilito che Cancelleri ha torto e che quel ricorso è inammissibile.
Il ricorso del M5S dichiarato inammissibile perché fuori tempo massimo
A chiedere l’annullamento delle Regionarie M5S in Sicilia il 14 luglio scorso era stato Marco Giulivi, che lamentava di non essere stato avvertito del procedimento disciplinare nei suoi confronti aperto dal MoVimento 5 Stelle per la storia del codice etico non firmato all’epoca della sua corsa come candidato consigliere comunale a Palermo. Giulivi aveva ricordato come nemmeno la sindaca di Torino Chiara Appendino avesse firmato il codice etico, eppure le fu consentito l’utilizzo del simbolo. Il partito di Beppe Grillo aveva scelto però di non rifare le votazioni, sostenendo che non ci sarebbe stato il tempo quando in realtà per scegliere Cancelleri come candidato le urne elettroniche del M5S erano rimaste aperte per appena 9 ore. Inoltre Cancelleri in due interviste diverse sulla Stampa e sul Corriere della Sera si era detto invece pronto a ripetere il voto prima e poi l’aveva escluso.
La giudice però aveva detto un’altra cosa: ovvero che non è possibile dire che dal momento che bisogna fare la raccolta delle firme allora non è più possibile rifare le votazioni. Contrariamente a quanto scritto da Cancelleri sul Blog di Grillo il decreto della giudice Spiga spiegava chiaramente questo fatto:
Deve distinguersi l’eventuale incidenza temporale dell’atto prodromico alla consultazione elettorale rappresentato dalle primarie, dall’adempimento di cui all’art. 14 bis co. 5 L.R. 29/1951. Mentre il primo adempimento costituisce procedimento rimesso alle determinazioni dell’associazione sia quanto all’an della celebrazione, sia quanto alle modalità di svolgimento e per il quale nessuna statuizione può essere disposta nel presente giudizio, l’attività di raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste (adempimento da compiersi entro il trentesimo giorno antecedente a quello previsto per la votazione), sulla base di quanto allegato dalle parti, non risulta ancora avviata, proprio in ragione dell’incertezza sui candidati da inserire nelle liste provinciali e regionali. Conseguentemente è certo che l’attività di raccolta delle firme necessarie per la presentazioni delle liste dovrà comunque compiersi (sia in caso di sospensione che di rigetto della domanda cautelare) nell’arco temporale che residua sino al termine ultimo fissato nella norma. Si tratta quindi di circostanza neutra nella comparazione degli opposti interessi
Invece il M5S, come al solito, ha cercato di rigirare la frittata, dicendo che servivano 3.600 firme entro il 23 settembre quando in realtà la scadenza per la raccolta delle firme era fissata al 5 ottobre, e che il numero minimo di firme necessario è 1.800. Difficile credere che il MoVimento non potesse raccogliere meno di duemila firme in più di dieci giorni.
Il senso delle regole del MoVimento 5 Stelle
Era apparso evidente fin da subito che la volontà di fare ricorso non era dovuta al fatto che il M5S ritenesse di avere ragione quanto a quello di poter prendere tempo e rinviare la decisione del giudice a dopo le elezioni regionali quando ormai per Giulivi ogni possibilità di reintegro in lista sarebbe stata vana. E così infatti è accaduto. Però il Tribunale di Palermo, così come i giudici nelle istanze precedenti, ha anche questa volta dato ragione al ricorrente e torto al MoVimento 5 Stelle dichiarando inammissibili il ricorso e l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione presentati da Giancarlo Cancelleri e da altri 17 candidati pentastellati all’Assemblea Regionale Siciliana.
Il Tribunale fa inoltre notare che “alla data di proposizione del reclamo il termine per il deposito delle liste era decorso senza che Giulivi vi fosse stato inserito” e che quindi la situazione era ormai irreversibile. I giudici fanno però notare che il pronunciamento che al momento della sospensione a titolo cautelare il M5S “non aveva ancora tuttavia formalizzato il deposito delle liste dei candidati” e che quini il reintegro di Giulivi fosse ancora possibile dal punto di vista formale.
Il M5S di cui è noto l’innato rispetto delle regole e delle leggi aveva invece deciso di non tenerne e conto e di procedere per la sua strada. Una strada però sbagliata, visto che l’appello non sospendeva l’efficacia del provvedimento della giudice e soprattutto che il ricorso era stato appunto presentato dopo lo scadere del termine di presentazione delle liste, ovvero in una circostanza in cui la situazione era ormai immodificabile. Insomma non solo il MoVimento ha agito in maniera opposta a quanto stabilito in via cautelativa dal Tribunale ma è stato riconosciuto che il tentativo di fare ricorso era inammissibile perché presentato troppo tardi. Ed è curioso che a fare questi giochetti siano proprio coloro che hanno accusato (salvo poi scusarsi in codice) l’avvocato della controparte di fare “ricorsi da azzeccagarbugli“.