Condoni edilizi: la mini sanatoria per i lavori sui beni vincolati

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-03-31

Una svolta in materia di condoni edilizi, tematica sulla quale il governo Lega-M5S si è impegnato moltissimo: da quelli per Ischia alle norme dello Sbloccacantieri. Stavolta con il silenzio-assenso

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L’articolo 26 della bozza del decreto crescita, uscito dalla penna del ministro dell’Economia Giovanni Tria, prevede una mini-sanatoria per i lavori su beni vincolati: la norma allo studio contiene un colpo ai poteri delle Soprintendenze: dopo 90 giorni senza risposta il via libera si intenderà concesso.

Condoni: la mini sanatoria per i lavori sui beni vincolati

Il che costituirebbe una svolta in materia di condoni edilizi, tematica sulla quale il governo Lega-M5S si è impegnato moltissimo: da quelli per Ischia alle norme dello Sbloccacantieri. Ma qui, spiega oggi Sergio Rizzo su Repubblica, si fa un passo in più:

Basta leggere l’articolo 26 della bozza del decreto crescita, attribuito al responsabile dell’Economia Tria, che circola in questi giorni: «Per gli anni 2019 e 2020, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi in materia di edilizia privata, è rilasciata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo 42 del 2004, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro della Soprintendenza l’autorizzazione si intende acquisita».

l comma 4 dell’articolo 21 del decreto 42/2004 prescrive oggi testualmente che «l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». La norma non riguarda edifici e immobili generici, ma quelli vincolati dai Beni culturali: e che per questi si riduce il termine di risposta della soprintendenza da 120 a 90 giorni. E soprattutto, se la risposta non arriva «l’autorizzazione s’intende acquisita». È il classico silenzio assenso, che stravolge completamente il meccanismo attualmente in vigore.

Oggi il richiedente che non abbia ancora ricevuto risposta nei tempi stabiliti può diffidare l’amministrazione a provvedere entro un mese, ma il visto dei beni culturali per un immobile vincolato non si può in ogni caso evitare. Meno che mai con il silenzio-assenso, che nessuno aveva mai avuto il coraggio di introdurre in casi del genere. Per ragioni evidenti. Le difficoltà delle soprintendenze sono note, ed è scontato che l’esame dei progetti su beni di pregio artistico, storico e monumentale non può essere superficiale.

Ora si cambia, e si bypassa il controllo. Ma soltanto per il 2019 e il 2020, e qui scatta spontanea la domanda: c’è forse un obiettivo specifico? Si potrebbe forse comprendere leggendo la relazione tecnica. Ma l’articolo 26 è uno dei pochi che non ce l’ha.

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