Chi sono i congiunti non lo decide un legame giuridico o di sangue

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2020-04-27

La norma del DPCM fase 2 che prevede che si considerino necessari gli spostamenti per incontrare “congiunti” è frutto di un ridicolo intervento dello Stato nella definizione della gerarchia degli affetti. Purtroppo non saranno sentenze come la 46351/2014 della Cassazione a rappresentare il grimaldello giuridico per superarli. Ma è assai probabile che l’allentamento “controllato” di Conte spinga qualcuno a ricorrere a escamotage che potrebbero creare situazioni di pericolo peggiori rispetto a quelle che il governo vuole evitare

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“Esistono relazioni significative che vanno al di là dei legami giuridici e di sangue, e relazioni che attraversano i confini delle Regioni: penso innanzitutto alla situazione di alcune famiglie separate, alla condizione delle coppie non conviventi o delle famiglie arcobaleno non riconosciute, ma anche ai tanti legami di affetto tra persone sole, che vengono ignorati dal decreto”: non a caso è stata la senatrice Monica Cirinnà, relatrice del ddl su Unioni Civili e Coppie di fatto convertito nella Legge 76/2016, una delle poche voci critiche nei confronti del DPCM che inaugura la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a partire dal 4 maggio liberalizza le visite ai congiunti ma con obbligo di mascherine. Poco dopo a parlare è stato anche Matteo Renzi: «Chi è lo Stato per decidere se andare a trovare un cugino e non la fidanzata? Queste norme sono incomprensibili».

Chi sono i congiunti non lo decide un legame giuridico o di sangue

Una scelta, quella di Conte, che dimostra una visione miope della società italiana e che soprattutto va a cozzare con il ridicolo di una situazione in cui le aziende hanno ottenuto di poter ritornare in grande maggioranza al lavoro, mentre la Chiesa alzando appena appena la voce ha ottenuto un protocollo (e chissà cosa significa) e il calcio la ripresa degli allenamenti e, alla fine di maggio, quella del campionato – anche se non è ancora ufficiale: guai a toccare la Confindustria, la CEI o il calcio! I cittadini italiani potranno quindi lavorare, guardare il pallone e andare in chiesa oltre che fare visita – con mascherina! – ai congiunti, come se fosse un Medioevo un po’ più rock, ma pur sempre Medioevo. Ma non potranno vedere nessun altro, come se SARS-COV-2 facesse distinzioni giuridiche o di sangue nel suo senso dell’epidemia.

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

dpcm fase 2 1

Eppure Conte dovrebbe saperlo: chi sono i congiunti non lo decide un legame giuridico o di sangue. Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, ha fatto notare che “Il fatto che l’allentamento delle restrizioni sulle relazioni sociali sia circoscritto alla definizione di ‘congiunti’, che nei nostri codici è riferita inequivocabilmente alla dimensione formale della parentela, di sangue o acquisita, rappresenta un inedito e inaccettabile intervento dello Stato nella definizione della gerarchia degli affetti“.

I prossimi congiunti e la sentenza 46351/2014 della Cassazione

Tanto è vero che, come abbiamo già sottolineato, i giuristi spiegano che la nozione di congiunti (o meglio, di “prossimi congiunti”), non è granché presente nella nostra legislazione:

In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976). Di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).

prossimi congiunti fidanzato

Purtroppo quella sentenza, che è possibile leggere qui, non rappresenta in nessun modo il grimaldello giuridico per “fregare” il DPCM Fase 2. Ma è interessante leggerne i contenuti perché sembra scritta, al contrario delle decisioni del governo, da qualcuno che è abbastanza umano da comprendere la complessità della realtà. Il caso che si racconta è quello di una persona uccisa mentre stava attraversando la strada e della fidanzata di quest’ultimo che aveva chiesto un risarcimento del danno morale all’autore dell’omicidio colposo. In primo grado le era stato accordato, in secondo grado la sentenza era stata riformata perché i due fidanzati non erano conviventi (…) e la Corte Suprema ha deciso di annullarla e rinviare tutto al giudice civile. Con motivazioni che sembrano interessanti anche alla luce del caso di oggi:

La giurisprudenza ha da ultimo precisato che, affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. E si è osservato che, in tale prospettiva, i riferimenti costituzionali non sono da cogliere negli artt. 29 e 30 della Costituzione, così che detto legame debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio, ed a questo debba somigliare, quanto piuttosto nell’art. 2 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona.

Ciò detto, va ribadito un’altra volta che non c’è nessuna possibilità che questo od altri espedienti giuridici superino le decisioni di Conte, ad oggi. Ma è invece assai probabile che l’allentamento “controllato” di Conte spinga qualcuno a ricorrere a qualche escamotage che potrebbe creare situazioni di pericolo peggiori rispetto a quelle che oggi il governo pretende di evitare scrivendo norme che farebbero invidia al Dittatore dello Stato Libero di Bananas quando decide che da oggi tutti i bambini al di sotto dei 16 anni… hanno 16 anni.

Ma c’è da comprenderlo, il governo, visto che l’unica differenza tra due fidanzati costretti a vivere con i genitori perché non possono permettersi una casa e solo per questo non sono conviventi e famiglie come quelle di Conte e compagna (e Di Maio e compagna, Meloni e compagno, Salvini e compagna) sono i soldi. Pubblici, ad essere precisi.

(In copertina: vignetta di @grethadd su Twitter)

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