Super Green Pass sul posto di lavoro: le nuove regole (e le sanzioni) in vigore dal 15 febbraio

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2022-02-14

Da domani, 15 febbraio, gli over 50 saranno obbligati ad esibire il Super Green Pass sul luogo di lavoro

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Da domani per gli over 50 scatterà l’obbligo di Super Green Pass sul posto di lavoro: dopo la vaccinazione obbligatoria sarà necessario mostrare il certificato di avvenuta immunizzazione tramite somministrazione del farmaco o guarigione dalla malattia da meno di sei mesi. Ci sono quasi mezzo milione di lavoratori non in regola il cui stipendio è quindi a rischio: non è previsto il licenziamento per questo motivo ma una semplice sospensione. La norma resterà in vigore per quattro mesi, fino al 15 di giugno. È stata approvata nel decreto del 7 gennaio, lo stesso che introduceva – dall’inizio del mese di febbraio – l’obbligo vaccinale, pena una sanzione amministrativa di 100 euro.

Super Green Pass sul posto di lavoro: le nuove regole (e le sanzioni) in vigore dal 15 febbraio

L’onere dei controlli per l’esibizione del Super Green Pass – che di fatto apporta come unica modifica l’impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro soltanto dopo aver fatto un tampone risultato negativo – ricade sui datori di lavoro. Chi non esibisce il certificato è considerato assente ingiustificato fino a che non presenta la certificazione (o finché non scade l’obbligo, a metà giugno). Come detto, non sono previste conseguenze disciplinari per gli inadempienti, che mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non gli sono però dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Se si viene sorpresi sul posto di lavoro senza Super Green Pass la sanzione amministrativa – che viene comminata dalla Prefettura – va da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

L’obbligo non sussiste in caso di “accertato pericolo per la salute”, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. Queste devono essere “attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”: solo in questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

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