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L'emendamento che cancella l'obbligo di uscire da scuola solo se accompagnati
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2017-10-31
Il testo è pronto e nel pomeriggio, entro le 15, dovrà essere depositato in Senato per rientrare nella discussione della legge di bilancio. Se dovesse essere dichiarato inammissibile, visto che c’entra poco con i conti dello Stato, verrà presentato come proposta di legge
La norma che prevede che i minori di 14 anni non possano uscire da scuola se non accompagnati arriva oggi in Senato. Il testo è pronto e nel pomeriggio, entro le 15, dovrà essere depositato in Senato per rientrare nella discussione della legge di bilancio. Se dovesse essere dichiarato inammissibile, visto che c’entra poco con i conti dello Stato, verrà presentato come proposta di legge e verrà sottoposto alla doppia lettura di Camera e Senato. In questo caso ci vorrà più tempo. Non è escluso anche il ricorso a un decreto, anche se a fonti parlamentari questa strada appare più complessa. La proposta del Pd è molto semplice e consta di due articoli. Nel primo, si legge: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni”. Nel secondo, è scritto che “l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
La Cassazione si è del resto espressa su una vicenda che risale a quindici anni fa e che riguarda la morte di un ragazzino di 11 anni investito da un autobus dopo l’uscita da scuola. La Cassazione ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’Istruzione condannandolo a pagare una parte dei danni morali alla famiglia del ragazzino rimasto ucciso nell’incidente. Per il codice penale c’è infatti una differenza sostanziale tra un individuo minorenne di 15 anni e uno di 13. Questo vale sia nel caso in cui commetta dei reati (articoli 97 e 98) sia nel caso – come è quello di cui si parla – possa andare e tornare da scuola non accompagnato. La legge stabilisce fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità. Per questa ragione la legge (Art. 591 CP) punisce l’abbandono di minore (ovvero di coloro che hanno meno di 14 anni) da parte di chi ne ha custodia.