Cosa si può fare dal 15 giugno: il DPCM della Fase 3 di Conte

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2020-06-12

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Le discoteche ferme fino a giugno, gli sport di contatto fino al 25

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Il DPCM firmato ieri sera da Giuseppe Conte e che entra in vigore da lunedì 15 giugno inaugura la fase 3 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e alla fine contiene molte variazioni rispetto alle bozze che erano circolate nel pomeriggio. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Fase 3: il DPCM di Conte in vigore dal 15 giugno

In particolare il governo decide di rinviare il via libera agli sport di contatto al 25 giugno e l’apertura delle discoteche al 14 luglio mentre riapriranno i parchi giochi e i centri estivi per i bambini, così come le terme e i centri benessere. Da lunedì poi l’app IMMUNI arriverà in tutta Italia per tracciare i positivi al Coronavirus. In particolare, recita il DPCM, “a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

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Per le sale giochi servirà l’ok delle regioni: «Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10″. Le misure per cinema, teatri e concerti prevedono che «gli spettacoli nelle sale e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala».

I viaggi all’estero vietati fino al 30 giugno

«Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da Unione europea e Gran Bretagna, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza», recita ancora il DPCM. L’elenco degli Stati consentiti contiene «gli stati membri dell’Unione europea; gli Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano; Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo,Montenegro, Macedonia del nord, Serbia».

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L’articolo 9 contiene disposizioni sui disabili: «Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.  Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista». Infine, i controlli spettano ai prefetti:  «Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata».

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