FAQ
Come cambia la responsabilità civile dei giudici
neXtQuotidiano 25/02/2015
Ridefinizione della colpa grave, eliminazione del filtro per l’ammissibilità, allargamento dei danni risarcibili: la nuova legge e i suoi effetti
Cambia la responsabilità civile dei giudici. Il testo è passato con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. Astenuti Lega, Fi, Sel, Fdi e Alternativa Libera. M5S ha votato contro. Ma l’applicazione della nuova norma – e lo ammette lo stesso ministro della Giustizia Andrea Orlando – andrà monitorata nel concreto. «Valuteremo laicamente gli effetti – assicura il guardasigilli – e siamo pronti a correggere alcuni punti. Ma ritengo che sarà sufficiente la giurisprudenza a chiarire che molti dei pericoli paventati non hanno riscontro», sottolinea Orlando. Rischi quali la pioggia di ricorsi, ora che non serve più una passaggio preventivo per valutarne l’ammissibilità; e che il travisamento del fatto e della prova rientra fra le ipotesi per cui chiedere i danni.
Spiega il Corriere della Sera:
La nuova legge mantiene il principio della responsabilità civile indiretta: il cittadino cita lo Stato che si rivale sul magistrato.Tuttavia, la legge Buemi rispetto alla Vassalli introduce tre novità:
1) la limitazione della clausola di salvaguardia che nei 26 anni di applicazione ha escluso dal perimetro della responsabilità civile l’attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto o delle prove;
2) la ridefinizione della colpa grave;
3) l’eliminazione del filtro per l’ammissibilità delle domande di risarcimento.
E se il viceministro della Giustizia Enrico Costa ritiene che «l’eliminazione del filtro sia il fiore all’occhiello», i magistrati temono che i tribunali verranno paralizzati da una valanga di richieste di risarcimento. Fino a oggi il tribunale distrettuale produceva una delibazione preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento verso lo Stato.
Si allarga il campo dei danni risarcibili:
Oltre alla ridefinizione della colpa grave, che ora include anche il travisamento del fatto o delle prove, la legge Buemi amplia il campo in cui il cittadino può indirizzare la sua istanza per la richiesta di risarcimento. Viene estesa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dei casi delle ipotesi di privazione della libertà personale. Fino a oggi, invece, poteva agire contro lo Stato soltanto chi aveva subito danni ingiusti che derivino dalla privazione della libertà personale per effetto di un provvedimento del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni per dolo o colpa grave. Rimane inalterata la definizione del diniego di giustizia: «Il rifiuto, l’omissione, o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio… quando sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, 30 giorni dalla data di deposito dell’istanza di parte per la richiesta del provvedimento».
Infine, la nuova legge aumenta da due a tre anni i termini previsti per la presentazione della domanda di risarcimento contro lo Stato da esercitare nei confronti del presidente del Consiglio.