Vaccini, i genitori informati respinti ancora in tribunale

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2017-12-07

Il tribunale di Reggio Emilia ha respinto il ricorso presentato dai genitori di una bambina, che avevano presentato un’azione civile contro la ‘discriminazione’ della loro figlia, esclusa dai nidi di Carpi e Correggio perché non vaccinata. I genitori avevano esercitato l’obiezione di coscienza, non vaccinando la piccola, sostenendo il carattere discriminatorio della legge regionale dell’Emilia-Romagna …

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Il tribunale di Reggio Emilia ha respinto il ricorso presentato dai genitori di una bambina, che avevano presentato un’azione civile contro la ‘discriminazione’ della loro figlia, esclusa dai nidi di Carpi e Correggio perché non vaccinata. I genitori avevano esercitato l’obiezione di coscienza, non vaccinando la piccola, sostenendo il carattere discriminatorio della legge regionale dell’Emilia-Romagna che ha reso obbligatori i vaccini anche per l’iscrizione al nido. E’ una delle prime pronunce della giustizia sulla questione. Nel comportamento delle amministrazioni comunali e della Regione non è stato rilevato “nessun atteggiamento discriminatorio”.
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“E’ evidente come il sacrificio di una convinzione personale, imposto dall’obbligo vaccinale e dalla sua previsione quale condizione di accesso ai servizi per l’infanzia, è del tutto proporzionato e giustificato – si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale, diffuse dal Comune di Carpi – dall’esigenza di tutela di valori superiori. Di nessun pregio sono le considerazioni dei ricorrenti secondo cui al momento non vi sarebbe una emergenza sanitaria da rischio epidemico tale da giustificare le misure adottate dal legislatore e, di conseguenza, dalla pubblica amministrazione”. E questo, in primo luogo, perché si tratta di “affermazioni prive di qualsiasi fondamento, fattuale e scientifico”. Inoltre, “se anche fosse vero che al momento la copertura vaccinale è superiore alla soglia ‘critica’, questo altro non sarebbe che un effetto virtuoso dell’obbligatorietà delle vaccinazioni. Il che depone, a maggior ragione, per l’infondatezza della tesi dei ricorrenti”. Quanto alla disparità di trattamento tra i bambini sotto i sei anni e i bambini di età superiore, anche in questo caso “la stessa appare del tutto rispondente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto giustificata dal fatto – notorio e non smentito dalle prospettazioni dei ricorrenti – per cui i rischi di contagio più elevati si registrano tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie”.

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