TFS: il costo dell’anticipo per la liquidazione degli statali

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Come si compensano, almeno in parte, gli effetti della detassazione e dei costi sull'anticipo TFS

Gli statali con la pubblicazione del decreto di approvazione dell’accordo quadro per il finanziamento dell’anticipo del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici possono incassare subito fino a 45mila euro dell’importo spettante per il loro TFS. Viene applicata una detassazione legata al periodo di posticipo dell’erogazione del TFS rispetto alla
data di pensionamento, mentre per l’anticipo comprende dei costi che riducono l’importo reale rispetto a quello teorico. Il Sole spiega come si compensano, almeno in parte, gli effetti della detassazione e dei costi sull’anticipo:



Per quanto riguarda questo secondo aspetto, il lavoratore, previa domanda, cede il credito a istituti bancari e riscuote subito la somma spettante a fronte però di un costo. Il decreto ha stabilito uno spread pari allo 0,40% da applicare al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. In ogni caso, è stato precisato che il tasso complessivo non potrà essere inferiore a 0,40 punti percentuali. Gli interessi, posti a carico dei lavoratori, e detratti dalla somma a loro spettante, sono calcolati con il regime di capitalizzazione semplice.



 

L’anticipo agevolato può essere richiesto esclusivamente dai lavoratori che hanno terminato il servizio per pensionamento (di vecchiaia, anticipata, anticipata contributiva e “quota 100”). La somma massima che può essere richiesta in anticipo è pari a 45mila euro netti (o la somma eventualmente inferiore spettante a titolo di Tfs/Tfr), Il costo dell’anticipo del Tfs non azzera l’effetto detassazione a cui detrarre gli interessi. Questo costo, però, viene in parte abbattuto dalla detassazione prevista sempre dal Dl 4/2019. Infatti, per ogni anno di differimento nell’erogazione del Tfs/Tfr rispetto al pensionamento, la tassazione subisce una riduzione di 1,5 punti percentuali, fino ad arrivare a 7,5 punti per le erogazioni effettuate decorsi 60 mesi o più. La detassazione opera fino a un massimo di imponibile fiscale di 50mila euro



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