Perché le foto su Facebook sono tutelate dal diritto d'autore

di Daniele Minotti

Pubblicato il 2015-06-12

Le fotografie sono tutelate anche se pubblicate su Facebook e chi le riproduce abusivamente è tenuto al risarcimento del danno sia per la riproduzione che per l’omessa indicazione dell’autore. A qualcuno potrà sembrare una conclusione di netta ovvietà, per altri un po’ meno. Fatto sta che, in estrema sintesi, quanto sopra è ciò che ha …

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Le fotografie sono tutelate anche se pubblicate su Facebook e chi le riproduce abusivamente è tenuto al risarcimento del danno sia per la riproduzione che per l’omessa indicazione dell’autore.
A qualcuno potrà sembrare una conclusione di netta ovvietà, per altri un po’ meno. Fatto sta che, in estrema sintesi, quanto sopra è ciò che ha detto il tribunale civile di Roma in una causa intentata da un utente Facebook contro una testata giornalistica nazionale e ad un terzo condannati, a 600 euro di danni per ogni immagine riprodotta.
Cominciamo dal nodo “paternità” dell’opera anche perché essa è stata contestata nel corso della causa. Il tribunale capitolino afferma che, salvo prova contraria, chi pubblica un’opera su Facebook ne è l’autore, avente diritto a quanto prevede la legge. Salvo prova contraria, si ricordi. Tuttavia, come molti sanno (forse non abbastanza), con la pubblicazione su Facebook il social network si prende una parte dei nostri diritti. Non priva della paternità dell’opera, ma, con l’accettazione delle condizioni del servizio, ogni utente concede al social di Zuckerberg una vera e proprio licenza d’uso, sebbene non esclusiva (cosa che ci consente di traferire i diritti ad altri), trasferibile e temporanea (limitata al tempo della pubblicazione).
Questi i diritti ceduti a Facebook. E per quanto concerne gli altri utenti? Essi, secondo il tribunale, hanno soltanto la possibilità di condividere, sempre su Facebook, detti materiali.
In sostanza, Facebook può riprodurre, anche al di fuori del social network, i contenuti postati dagli utenti, addirittura può cederli a terzi, ma gli altri utenti possono soltanto condividerli mantenendo tutto all’interno del social network.
foto su facebook sentenza
Ma esiste un tema ulteriore. La legge italiana sul diritto d’autore disciplina tre tipologie di fotografie. Ai due opposti: le foto opere dell’ingegno (con apporto creativo, al di là del semplice “fermo immagine” della realtà) e le mere riproduzioni (es.: una foto di un dipinto). Nel primo caso, le fotografie sono protette come qualsiasi altra opera dell’ingegno; un romanzo, un dipinto, ecc. Nel secondo caso è, ovviamente, tutelata soltanto l’opera riprodotta. In mezzo ai due estremi stanno le “semplici fotografie”, quelle più comuni come le fotografie di cronaca/attualità. Ed è il caso nostro, non a caso confluito in un servizio giornalistico sulla vita giovanile. In tali casi, però, la legge subordina la protezione legale dell’opera all’apposizione del nome dell’autore accompagnato dall’anno di produzione. Soltanto in presenza dei “credits” si può parlare di riproduzione abusiva.
Considerata l’evoluzione tecnologica, in particolare l’avvento della fotografia digitale, il tribunale ha precisato che sono validi, ai fini suddetti, anche i “watermark”, specie di filigrane tecnologiche in effetti molto utilizzati dai professionisti. Ma – ed è questa la conclusione più rivoluzionaria – anche in assenza di “credits” tradizionali o tecnologici il riproduttore non può dirsi in buona fede se ha scaricato le immagini dalle pagine di chi si presente come autore dove è ben visibile anche la data di pubblicazione. Tempi duri per gli scrocconi di immagini pubblicate su Facebook (e non solo).

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