Il passo del gambero: perché è arrivato lo stop al processo per l’omicidio di Giulio Regeni

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2021-10-15

Ieri la prima udienza del procedimento contro i quattro 007 egiziani accusati del sequestro, della tortura e della morte del dottorando italiano. Ma, per il momento, le carte tornano al gup

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri si era costituita parte civile nel processo sulla morte di Giulio Regeni. Dopo sette ore di Camera Consiglio, la corte d’Appello di Roma ha deciso di fermare il tutto e rinviare le carte al giudice per l’udienza preliminare. Una scelta, motivata da ragioni specifiche, che ha lasciato con l’amaro in bocca i genitori del giovane dottorando italiano rapito, torturato e ucciso a Il Cairo a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del 2016.

Processo Regeni, perché si tornerà all’udienza preliminare

Un passo del gambero. Invece di andare avanti, dunque, il processo Regeni torna al passo precedente: nell’ufficio del giudice per l’udienza preliminare. E il motivo è semplice, quanto amareggiante: “Il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato agli imputati comunque non presenti all’udienza preliminare mediante consegna di copia dell’atto ai difensori di ufficio nominati, sul presupposto che si fossero sottratti volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento”. Perché i quattro 007 che dovevano rispondere dell’accusa di sequestro, tortura e omicidio – il generale Tariq Sabir, il colonnello Athar Kamel, il suo pari-grado Usham Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif – non si sono presentati in aula a Roma.

E, dunque, i giudici della Corte d’Appello della capitale – chiamati a decidere sul procedimento e sul rinvio a giudizio – non hanno, di fatto, potuto accertare che i quattro imputati avessero ricevuto la convocazione. Insomma, non si sa se i quattro 007 avessero deciso volontariamente di essere contumaci. Una decisione che, al netto dell’amarezza per la situazione, è conforme alla legge. Come spiega l’articolo 420-bis del codice di procedura penale che tratta il caso dell’assenza di uno o più imputati: “Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza”. Una norma che richiama a un’altro profilo di legge, l’articolo 420-quater del codice di procedura penale: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria”.

L’assenza dei quattro imputati, dunque, ha costretto i giudici della Corte d’Appello di Roma a non portare avanti la procedura di rinvio a giudizio nel processo Regeni. Le carte sono tornate sulla scrivania del giudice per l’udienza preliminare che ora dovrà inviare, nuovamente, tutte le comunicazioni del caso prima di poter procedere, nuovamente, a una convocazione.

(Foto IPP/Pennacchio Emanuele)

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