Opinioni
Il Consiglio di Stato respinge la sospensiva per i direttori dei musei
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2017-05-30
Nel fissare per il 15 giugno la camera di consiglio per la trattazione della vicenda relativa all’annullamento della nomina dei direttori dei Musei, il presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti ha respinto l’istanza del Ministero per i Beni culturali che chiedeva una sospensiva urgente con provvedimento monocratico dello stesso presidente. Il […]
Nel fissare per il 15 giugno la camera di consiglio per la trattazione della vicenda relativa all’annullamento della nomina dei direttori dei Musei, il presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti ha respinto l’istanza del Ministero per i Beni culturali che chiedeva una sospensiva urgente con provvedimento monocratico dello stesso presidente. Il presidente ha ritenuto, “per la particolare urgenza delle questioni sollevate dal Ministero”, di fissare la camera di consiglio del 15 giugno per l’esame collegiale della richiesta di sospensiva, “con riduzione del termine ordinario” previsto per casi del genere.
Tuttavia, considerata la data vicina dell’udienza collegiale, non ha ritenuto di concedere, con proprio provvedimento monocratico, una sospensiva urgente, sia perché “non risulta opportuna la modifica della situazione attuale (il che condurrebbe ad un incongruo alternarsi degli organi titolari di funzioni pubbliche)”, sia perché “le delicate questioni oggetto del giudizio esigono il dovuto esame nell’ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio”.
Sono quattro i motivi di appello sollevati dal Ministero per i beni culturali nella richiesta di sospensiva delle sentenze del Tar con le quali sono state annullate nomine dei direttori stranieri dei musei. Possono essere così riassunti:
– della controversia si dovrebbe occupare il giudice civile e non quello amministrativo;
– il Tar avrebbe dovuto respingere alcuni motivi del ricorso di primo grado, con cui è stata prospettata la presenza di alcuni vizi del procedimento di nomina dei direttori;
– il Tar avrebbe errato nel ritenere illegittimo lo svolgimento della prova “tramite skipe” di alcuni partecipanti alla selezione, sia perché non sarebbe stata formulata una formale censura col ricorso di primo grado, sia perché di per sé non si sarebbe verificata in concreto alcuna lesione al principio della trasparenza degli atti del procedimento di nomina;
– il Tar avrebbe dovuto respingere alcune censure al procedimento o, in subordine, avrebbe dovuto sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia della Unione Europea.
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