Come cambiano le competenze tra Stato e Regioni con la riforma costituzionale

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-10-23

La riforma costituzionale, con il nuovo articolo 117 della Costituzione, determina l’ampliamento della materie di esclusiva competenza dello Stato, la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni e l’individuazione di materie di competenza regionale. Vediamo quali

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Una marcia indietro sulla riforma del Titolo V per chiudere la competition by litigation con le Regioni. La riforma costituzionale, con il nuovo articolo 117 della Costituzione, determina l’ampliamento della materie di esclusiva competenza dello Stato, la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni e l’individuazione di materie di competenza regionale. Per fare un esempio di cosa cambia, l’attuale Costituzione elenca la Tutela dei Beni culturali tra le materie di esclusiva competenza dello Stato mentre la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» è materia concorrente: con la riforma, lo Stato assorbe tutte queste competenze e alle Regioni rimane la «disciplina, per quanto di interesse regionali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici». L’infografica del Corriere della Sera che riepiloga compiti e competenze:

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Come cambiano le competenze tra Stato e Regioni con la riforma costituzionale (Corriere della Sera, 23 ottobre 2016)

Ma c’è di più: con la clausola di supremazia, il governo consente che la legge dello Stato intervenga in materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni quando lo richiede la tutela dell’interesse nazionale. In più il nuovo III comma dell’articolo 116 riduce l’ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni ordinarie. Il ventaglio di temi sui quali le Regioni possono mettere bocca risulta drasticamente ridimensionato. Cancellati i rapporti internazionali e con l’Ue; la tutela e sicurezza sul lavoro; le professioni; il sostegno all’innovazione per i settori produttivi; la tutela della salute; l’alimentazione; la protezione civile; i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di navigazione; l’ordinamento della comunicazione; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le casse di risparmio rurali e le aziende di credito di carattere regionale. L’autonomia concessa dallo Stato per le materie «residuali» (organizzazione della giustizia di pace; istruzione e ordinamento scolastico; commercio estero; politiche sociali; turismo; etc.) è sottoposta a una nuova condizione: una regola in base alla quale la Regione sia in situazione di equilibrio tra entrate e di uscite del proprio bilancio.

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