La bozza del decreto legge di Conte sulla fase 2 e gli spostamenti tra le regioni

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-05-15

Nella bozza si legge anche che “Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”

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Oggi il Consiglio dei ministri è convocato alle 12 per esaminare un decreto legge quadro di soli tre articoli sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 che disegnerà un contesto nazionale di regole entro la quali le Regioni dovranno orientarsi. L’AdnKronos scrive che nel DL, ad esempio, è fatto divieto di spostamenti “in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, si legge nella bozza che l’Adnkronos ha visionato. Al dl quadro dovrebbe poi seguire un nuovo Dpcm, che probabilmente verrà varato tra stasera o, più probabilmente, domani.

La bozza del decreto legge di Conte sulla fase 2 e gli spostamenti tra le regioni

Nella bozza si legge anche che “Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Mentre “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida” sulle riaperture “che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. E ancora: “Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa” da 400 a 3000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.

coronavirus numeri emergenza
Coronavirus: i numeri dell’emergenza (Corriere della Sera, 15 marzo 2020)

Nella bozza si conferiscono anche ulteriori poteri ai comuni: “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. Infine c’è la questione dei dati: “Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”. “I dati del monitoraggio – viene inoltre stabilito – sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico”, e “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio”, la Regione, “informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”.

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