Opinioni

Il grande ritorno degli interessi anatocistici

neXtQuotidiano 27/02/2017

Ennesima brutta sorpresa per i titolari di conti correnti affidati. Il 1° marzo 2017 in arrivo per tutti i clienti affidati gli interessi anatocistici maturati per l’utilizzo del conto nel 2016. Nonostante le ripetute sentenze e l’introduzione per legge del divieto di anatocismo, mai applicata dalle Banche nel silenzio della Banca d’Italia, oggi assistiamo alla […]

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Ennesima brutta sorpresa per i titolari di conti correnti affidati. Il 1° marzo 2017 in arrivo per tutti i clienti affidati gli interessi anatocistici maturati per l’utilizzo del conto nel 2016. Nonostante le ripetute sentenze e l’introduzione per legge del divieto di anatocismo, mai applicata dalle Banche nel silenzio della Banca d’Italia, oggi assistiamo alla reintroduzione dell’odiata regola. L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati: il fenomeno in particolare riguarda i rapporti di affidamento su conto corrente.
La regola resta infatti solo a parole il divieto di anatocismo, con deroga relativamente ai rapporti di conto corrente, dove vale la regola della reciprocità nel calcolo degli interessi debitori e creditori. Il conteggio della capitalizzazione va effettuato al 31 dicembre di ogni anno, salvo che il conto corrente venga chiuso anticipatamente.
anatocismo bancario
Per alcune tipologie di finanziamenti sono previste regole differenti: per aperture di credito e sconfinamenti, dopo il conteggio al 31 dicembre, gli interessi maturati diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. La Banca in ogni caso deve comunicare l’importo maturato almeno 30 giorni prima del primo marzo. La Banca in ogni caso deve contabilizzare interessi e capitale in modo separato e non può ritenersi “sforato” il limite del fido in conseguenza dell’addebito di questi interessi capitalizzati. Facendo un esempio: un cliente con un fido accordato e completamente utilizzato di €10.000,00, il 1° marzo riceverà l’addebito di € 200,00 (cifra ipotetica). Il primo bonifico in entrata sul conto del cliente il 2 marzo, per € 500,00, deve andare a ridurre l’importo di fido, che torna ad essere utilizzato per 9.500,00; questo stesso bonifico di € 500,00 quindi non può essere utilizzato dalla banca per ridurre gli interessi capitalizzati conteggiati il 1° febbraio. L’associazione Codici offre sostegno legale per chi si trova in queste situazioni.

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