Opinioni

L’agenzia Adiura e l’annuncio per cercare una badante “ma non di colore”

di dipocheparole

Pubblicato il 2020-07-05

L’agenzia Adiura di Chieti Scalo (mi raccomando, non confondetela con Chieti centro!) non è razzista ma… cerca “una badante h 24 per Brittoli (Pescara)” a cui si garantisce un “contratto a norma di legge” ma anche se la richiesta “ha carattere di urgenza” precisa che la candidata al prestigioso lavoro presso il paese di ben 267 […]

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L’agenzia Adiura di Chieti Scalo (mi raccomando, non confondetela con Chieti centro!) non è razzista ma… cerca “una badante h 24 per Brittoli (Pescara)” a cui si garantisce un “contratto a norma di legge” ma anche se la richiesta “ha carattere di urgenza” precisa che la candidata al prestigioso lavoro presso il paese di ben 267 abitanti in Abruzzo “non dev’essere di colore”. Adiura Chieti, recita la sua pagina facebook, “offre un servizio di assistenza completo in grado di poter sostenere le famiglie nel momento in cui decidono di affidarsi ad una badante”.

agenzia adiura chieti

Il sito internet di Adiura è registrato a nome della ADIURA S.A.S. di Gismondi Guido e Stefano & C. mentre è possibile trovare un altro annuncio con lo stesso numero di telefono in cui si specifica che la persona assistita è un uomo con la sindrome di down ma autosufficiente che “ha paura delle donne di colore, pertanto non può essere di colore“.

adiura badante non di colore

Nell’annuncio non è però nominata Adiura anche se il luogo di lavoro è lo stesso e quindi che la motivazione sia un’esigenza particolare della persona che ha bisogno di una badante è soltanto una supposizione: il fatto che il motivo non venga specificato nell’annuncio dell’agenzia di assistenza – posto che sia vero – fa legittimamente pensare a tutt’altro. In generale, e quindi possono sussistere casi specifici diversi, gli annunci di lavoro non possono essere infatti discriminatori. Spiega Human Rights International:

il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 c.d.: “Testo unico sull’immigrazione” prevede che “..,costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia o scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.. In ogni caso compie un atto di discriminazione…chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità…e chiunque… illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità..” (art. 43).

Sussiste un meccanismo rapido ed efficace di tutela: quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione il Giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione ed anche
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 44). Il ricorso può essere proposto, ipotesi straordinaria nel nostro ordinamento, al tribunale competente anche personalmente dalla parte (ovvero senza il patrocinio di un avvocato). Qualora il trasgressore eluda l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice, si configura anche la responsabilità penale (art. 388, primo comma, del codice penale, che prevede la reclusione fino a tre anni). I divieti espressi dal citato Testo Unico, sono ribaditi anche dal Decreto Legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 in attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

EDIT 5 luglio, 17,39: Il post è stato cancellato. Nei commenti a un altro post c’è chi chiede conto della vicenda e l’admin sostiene di non aver cancellato nulla.

adiura

EDIT 6 luglio, 17,31: Da Adiura riceviamo e pubblichiamo:

Adiura casa madre,

in riferimento all’annuncio diffuso online su Facebook dall’affiliato Adiura Chieti, si dissocia totalmente da quanto pubblicato dal Franchisee. L’iniziativa presa dal nostro affiliato in piena autonomia, senza consultare né rispettare le linee guida del nostro brand, hanno colto la nostra Azienda di sorpresa. La nostra politica aziendale si fonda e garantisce i diritti etici e costituzionali, per i quali non esiste nessuna distinzione di sesso, razza, religione o credo politico. Queste forme di comunicazione discriminatorie non ci appartengono in nessun modo e mai ci apparterranno. Con oltre 12 anni di esperienza nell’ambito dell’ home care ci siamo sempre distinti per l’umanità e il rispetto nei confronti dei nostri lavoratori e dei nostri clienti, impegnandoci a garantir loro tutti i diritti spettanti. Il lavoro è un diritto per tutti e continueremo ad impegnarci perché questo accada sempre. In merito al nostro Affiliato stiamo valutando quanto successo e ci riserviamo di intervenire tempestivamente a tutela dell’etica e dell’immagine del nostro Brand e dei nostri lavoratori.

In fede
Ufficio Stampa Adiura

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