La legge che costringe ai giorni di chiusura i negozi on line

di dipocheparole

Pubblicato il 2015-07-09

Ne parla oggi La Stampa in un articolo a firma di Giuseppe Bottero: una legge approvata alla Camera e ora in discussione in Senato che prevede una stretta sulle liberalizzazioni degli orari non comprende, tra le attività escluse dal giro di vite, i distributori automatici e il commercio elettronico. E quindi, spiega La Stampa: Peccato …

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Ne parla oggi La Stampa in un articolo a firma di Giuseppe Bottero: una legge approvata alla Camera e ora in discussione in Senato che prevede una stretta sulle liberalizzazioni degli orari non comprende, tra le attività escluse dal giro di vite, i distributori automatici e il commercio elettronico. E quindi, spiega La Stampa:

Peccato che l’operazione non sia semplicissima: che si fa, si spegne il sito nei giorni di festa? E nel caso delle «vending machine», si imbullona ogni macchinetta installata in Italia?
In realtà i problemi potrebbero anche essere più complessi. Stoppare i siti, se davvero succedesse, potrebbe avere l’effetto di penalizzare gli imprenditori italiani, perché i clienti a caccia di acquisti online finirebbero per puntare sui concorrenti stranieri, da Amazon in giù, che ovviamente non sono soggetti alla normativa nazionale.
E magari metterebbe in difficoltà anche i campioni dell’e-commerce made in Italy, come Yoox. Si rischierebbe dunque una piccola mazzata per un settore che, nel nostro Paese, ancora stenta a decollare: il giro d’affari nel 2014 valeva 13,3 miliardi di euro e le vendite realizzate dai siti guardano da lontano Francia, Germania e soprattutto Gran Bretagna, dove il mercato digitale corre verso quota 80 miliardi.

La legge è nata su un’iniziativa del MoVimento 5 Stelle. Questi i firmatari:

negozi on line chiusura
I firmatari della legge sulle chiusure dei negozi approvata alla Camera e in discussione al Senato

L’articolo di cui parliamo è questo:
negozi on line chiusura 1
L’articolo 1 del disegno di legge

 
E il punto è la citazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attivita’: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche’ le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita’ di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Come vedete, in questo elenco mancano (perché evidentemente non era ancora epoca) i negozi on line e non sono ricompresi nemmeno i distributori automatici, che però, a rigor di logica, non dovrebbero essere “rivendite” in sé per sé. Cosa succederà adesso? Molto probabilmente la legge verrà corretta al Senato e poi tornerà alla Camera per l’approvazione definitiva.
 

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