Cosa fare quando il vostro volo viene cancellato o subisce un ritardo a causa di uno sciopero?

di Edno Gargano

Pubblicato il 2022-06-25

La spiegazione dell’avvocato Edno Gargano

spinner

Lo sciopero, che coinvolga il personale aeroportuale o quello di volo, è spesso causa di disservizi, come ad esempio la cancellazione dei voli o i ritardi aerei per la riprogrammazione dei voli. In questi casi, occorre capire se il passeggero ha diritto ad essere ristorato di tutti i danni subiti a causa dello sciopero ovvero se lo stesso possa escludere del tutto la responsabilità del vettore.

Cosa fare quando il vostro volo viene cancellato o subisce un ritardo a causa di uno sciopero?

In passato lo sciopero rientrava nel novero delle c.d. circostanze eccezionali, per cui il vettore non era ritenuto responsabile dei disagi subiti dai passeggeri che, di conseguenza, non avevano diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa. Ad oggi la giurisprudenza ha intrapreso un orientamento diverso.

Infatti già dal 2018, la Corte di giustizia europea (sentenza C-195/17 del 17/04/2018) ha avuto modo di chiarire che se lo sciopero è programmato, ogni passeggero può ottenere il rimborso del biglietto oppure un volo alternativo non appena possibile o in altra data di suo gradimento. Inoltre ha diritto alla compensazione pecuniaria, che varia da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.

Non è circostanza eccezionale anche lo sciopero del personale della compagnia aerea. Questo perché un momento conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore, è «un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato», che non esclude il diritto del passeggero a ottenere la compensazione in base al regolamento Ce 261/2004.

In ogni caso, lo sciopero non esonera di default dall’obbligo di corrispondere la compensazione, ma occorre valutare caso per caso se l’evento rientra davvero nell’ambito di controllo della compagnia aerea e se afferisce al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

Avv. Edno Gargano

Potrebbe interessarti anche