Tutte le partite IVA dovranno avere il POS

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-11-08

L’obbligo di accettare pagamenti tracciati vale per tutti i soggetti che vendono prodotti o prestazioni di servizi anche professionali. Senza paletti dimensionali

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Italia Oggi fa sapere che dal primo luglio 2020 tutte le partite IVA dovranno avere un POS o un sistema di pagamento elettronico per garantire pagamenti tracciabili. Dal fotografo al collaboratore con partita Iva, tutti i commercianti ed i professionisti non potranno più fare orecchie da mercante altrimenti in arrivo, dal 1° luglio 2020, una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito o di credito.

Così, con misure spalmate sia sul decreto fiscale (124/19) sia sul disegno di legge di bilancio 2020, l’esecutivo torna nuovamente sui pagamenti elettronici prevedendo misure sanzionatorie (e premiali). Con il decreto fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre, e il disegno di legge di bilancio, presentato alla camera lo scorso 2 novembre, l’esecutivo torna nuovamente sui pagamenti elettronici, completando l’iter avviato dal governo monti nel 2012 con il decreto crescita (dl 179/2012). l’esecutivo, infatti, aveva già introdotto un obbligo generale per commercianti e professionisti di accettare, a partire dal 1° gennaio 2014, pagamenti elettronici dai propri clienti (c.d. obbligo di Pos).

pos partite iva
Il POS per le partite IVA (Italia Oggi, 8 novembre 2019)

Nel dettaglio, tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie, artigiani, avvocati). Tuttavia, l’assenza di sanzioni (e incentivi) aveva reso la norma priva di seguito. Dal 1° luglio 2020, però, i commercianti e i professionisti dovranno adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, pena una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, ad esclusione dei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

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