Economia
I contributi a fondo perduto e il rischio illecito penale se la domanda è infondata
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2020-06-21
Nei casi più gravi di domanda priva di legittimità potrà scattare la sanzione prevista dal Codice con una detenzione tra un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni
Il Sole 24 Ore spiega oggi che sui contributi a fondo perduto si rischia l’illecito penale se si compila una domanda senza averne diritto. Il quotidiano spiega oggi che l’Agenzia delle Entrate ha diramato i «chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto», precisando nella introduzione che si tratta dei «primi».
Sarà sicuramente necessario conoscere il pensiero dell’amministrazione finanziaria sui numerosi e significativi dubbi che sono tuttora presenti, come si vede dalle pagine del quotidiano e dal forum dei quesiti per lo speciale Telefisco-obiettivo rilancio. I dubbi riguardano in primo luogo l’individuazione dei soggetti ammessi a questo beneficio: nel testo attuale sono esclusi i professionisti che versano i contributi alla cassa di previdenza della categoria o alla gestione separata, con una vaga promessa di rimuovere questa preclusione fatta dal governo nel corso degli «Stati generali».
Per l’esatta quantificazione non sarà sempre agevole ricavare i dati rilevanti per i contribuenti forfetari, privi di contabilità. La natura del reddito (di impresa) dovrebbe invece consentire l’accesso agli agenti di commercio, che peraltro rischiano di non poter dimostrare il calo del fatturato di aprile, in quanto i tempi di liquidazione delle provvigioni determinano una riduzione degli introiti solo nei due o tre mesi successivi.
In altri termini è abbastanza probabile che il mandante abbia pagato in aprile le provvigioni sulle vendite di gennaio, mese non ancora influenzato dagli effetti della pandemia. La rilevanza di questi soggetti era stata evidenziata nel quotidiano di ieri, così come il dubbio sul computo dei passaggi interni in agricoltura. Il provvedimento normativo è ancora in corso di conversione e potrebbe (o meglio dovrebbe) vedere l’introduzione di alcune modifiche chiarificatrici e di semplificazione. L’istanza di contributo può essere presentata già ora, e comunque sino al 13 agosto, cioè qualche giorno dopo la conversione in legge, cui farà ovviamente seguito una ulteriore circolare.
Nel dubbio è rischioso presentare la domanda nel caso in cui sia incerta la spettanza, o la quantificazione del beneficio: il comma 14 della norma relativa a questo contributo dispone che nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale. In altri termini l’agenzia delle Entrate dovrà promuovere l’irrogazione di una sanzione amministrativa se la differenza non supera 4.000 euro, facendo poi rapporto alla procura per importi superiori. La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.