Cambiali e assegni: pagamenti rinviati

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-04-09

Dopo il blocco delle istanze di fallimento nei tribunali ora tocca ai pagamenti rinviati per cambiali e assegni nel Decreto Liquidità del governo Conte

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Nel decreto Liquidità il governo Conte ha anche ritagliato uno spazio alle norme concorsuali finalizzate ad alleggerire la pressione sui debitori (società e privati) che, a causa della stasi per il Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19, si trovano in una situazione di indigenza e quindi nell’impossibilità di far fronte agli impegni. Dopo il blocco delle istanze di fallimento nei tribunali ora tocca ai pagamenti rinviati per cambiali e assegni.

Cambiali e assegni: pagamenti rinviati

Spiega oggi Il Messaggero che nell’ambito del differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’articolo 12 stabilisce il “congelamento” dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto. Nel congelamento ricade ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario: ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno: tuttavia, nell’ipotesi di difetto della provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

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Il quadro delle garanzie per sei tipologie di impresa (Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2020)

In questo contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è perciò sospeso. Nel decreto si stabilisce l’improcedibilità dell erichieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Di pari passo sono prorogati ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento degli obblighi di pagamento). Riguardo i procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti sempre al 23 febbraio, si consente al debitore di presentare, sino all’udienza di omologa, la richiesta di un nuovo termine – non superiore a 90 giorni -finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Sempre in relazione all’omologa di concordati e ristrutturazioni pendenti al 23 febbraio, si permette al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati.

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