«Vi spiego perché la cannabis light non è droga»

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-12-14

Federica Pollastro, fitochimica, ricercatrice di Scienze del Farmaco all’università di Novara e una delle maggiori esperte italiane nello studio della cannabis, spiega gli effetti della cannabis light dopo l’ok all’emendamento per la vendita

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Federica Pollastro, fitochimica, ricercatrice di Scienze del Farmaco all’università di Novara e una delle maggiori esperte italiane nello studio della cannabis, rilascia un’intervista a Maria Novella De Luca su Repubblica per spiegare una volta per tutte che la cannabis light non è droga dopo l’approvazione dell’emendamento per sanare il vuoto normativo presente nella legge 242 del 2016 riguardo la possibilità di commercializzare la canapa e le sue infiorescenze a patto che abbiano un contenuto di THC inferiore allo 0,5%.:

Ma quali sono gli effetti di uno spinello con due o tre grammi di cannabis light, ossia con il Thc allo 0,5 per cento, soglia oggi considerata legale?
«Una camomilla molto molto forte, una tisana potente, un infuso di erbe particolarmente calmante. Ma siamo ben lontani, per essere precisi, da un sonnifero chimico».

Quindi nessun effetto stupefacente, dottoressa Pollastro?
«No, certo, nella cannabis legale c’è una bassa concentrazione di Thc, appunto, ma invece c’è una forte presenza di Cbd, ossia il cannabidiolo, che ha una funzione rilassante e calmante. La potenza o meno della cannabis, i suoi effetti stupefacenti sono dati dalla combinazione nella pianta di queste due sostanze».

E la marijuana “legale” può dare dipendenza?
«Nessuna dipendenza fisica, ma può dare una dipendenza psicologica. Sai che quella sostanza ti fa rilassare, dormire e quindi pensi di averne bisogno. Ma dà meno dipendenza della nicotina».

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Il business della cannabis light (Il Messaggero, 12 luglio 2019)

Si tratta di un emendamento bipartisan della maggioranza visto che è stato sottoscritto non solo dai senatori del M5S (Mantero e Mollame) ma anche dalle senatrici Cirinnà (Partito Democratico), De Petris e Nugnes (Liberi e Uguali) e Sbrollini (Italia Viva). Per Mantero si tratta dell’emendamento meno ambizioso visto che riguarda principalmente la biomassa ma è in ogni caso quello che «modifica le legge sulla canapa consentendo di commercializzare i fiori e soprattutto modifica il testo unico per gli stupefacenti stabilendo una volta per tutte che sotto lo 0,5% di thc la canapa non si può considerare sostanza stupefacente».

E gli effetti collaterali?
«Nessuno se parliamo di cannabis con lo 0,5 per cento di Thc. Naturalmente, anche le sostanze più innocue possono diventare dannose, se vengono utilizzate in modo eccessivo. I danni però derivano dalle modalità di consumo». In che senso? «La cannabis viene quasi sempre fumata, quindi mescolata al tabacco. Combustione e nicotina sono dannose. Un po’ come succedeva per l’assenzio: i rischi non erano tanto nella pianta, ma nell’alcol con cui veniva assunto».

Lei studia la canapa in tutte le sue modalità da molti anni. Sul fronte terapeutico quali sono le indicazioni?
«Si è visto che il tetraidrocannabinolo ha un effetto analgesico molto forte, come testimoniano i malati di sclerosi multipla. Mentre sull’epilessia ha buoni effetti l’altro principio attivo della cannabis, il cannabidiolo».

Adesso i negozi che vendono marijuana light sono “salvi”. C’è chi sostiene però che rendere legale questo tipo di cannabis, sia comunque un’introduzione al consumo di droga.
«Sappiamo bene che non è così. Il livello stupefacente della cannabis light è così labile che di certo non la compra chi cerca lo sballo. È vero però che ci vogliono controlli stringenti».

Due appunto le modifiche apportate dall’emendamento 91.0.2000/6. Uno è quello che a decorrere dal 1º gennaio 2020 introduce un’accisa sulla biomassa di canapa (Cannabis sativa L.) composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti «applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa». L’altra modifica è quella che riguarda l’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel quale viene soppresso il numero 6 della lettera a («le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo») mentre si aggiunge il seguente comma: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

Leggi anche: Cosa prevede l’emendamento sulla Cannabis Light approvato in Commissione Bilancio

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