Superbonus 110%: come decidere i lavori in condominio

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-08-28

I cosiddetti lavori «a costo zero» sono tali solo se rientrano nei massimali previsti. Gli interventi di isolamento termico al palazzo, ad esempio, possono usufruire di una spesa agevolata per singolo proprietario al massimo di 40.000 euro (30.000 se nel palazzo ci sono più di 8 condomini)

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Il decreto Agosto, attualmente all’esame del Senato, si occupa di superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici. E concentra l’attenzione su uno dei possibili problemi che potrebbero nascere per bloccare i lavori: le assemblee condominiali. Spiega il Messaggero che affinché la delibera sia valida, oltre ad aver ottenuto la maggioranza degli intervenuti, è sufficiente che tale maggioranza rappresenti «un terzo del valore dell’edificio». Finora, invece, per i lavori straordinari di questo tipo era richiesto il 50%.

I cosiddetti lavori «a costo zero» sono tali solo se rientrano nei massimali previsti. Gli interventi di isolamento termico al palazzo, ad esempio, possono usufruire di una spesa agevolata per singolo proprietario al massimo di 40.000 euro (30.000 se nel palazzo ci sono più di 8 condomini). Nel caso si voglia deliberare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati, per ogni unità immobiliare è prevista una spesa massima agevolata di 20.000 euro (15.000 euro se le unità immobiliari nel palazzo sono più di 8). E così via, a seconda dei lavori. Quindi a fronte di spese superiori ai tetti consentiti, ci potrebbero essere condomini non disponibili ad effettuarli. Così come – a meno che la norma non cambi – potrebbero sorgere problemi nei palazzi dove ci sono abitazioni con accatastamento differenti: quelle classificate A1 (signorili) come è noto non possono usufruire del superbonus. E così la richiesta di un quorum più basso (un terzo anziché la metà dei millesimi) certamente favorirà l’esecuzione dei lavori.

superbonus 110%

Altre novità relative al superbonus potrebbero arrivare con la prossima legge di Bilancio. La più rilevante riguarda l’estensione temporale dell’agevolazione, attualmente prevista per i lavori dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Come ha anticipato ieri Il Messaggero, il governo ha intenzione di allungare la scadenza di ulteriori 2 anni fino a tutto il 2023. La singola unità immobiliare usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in base ai millesimi di proprietà. Oltre ai lavori condominiali di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, sono ammessi al superbonus anche i lavori nelle singole unità immobiliari (non più di due a proprietario, anche se seconda casa) purché non rientrino catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9.

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