La sospensione delle rate dei mutui ampliata e il nuovo modulo del MEF

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-05-02

In base alla nuova normativa, ricorda il ministero in una nota, vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP

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Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘decreto Liquidità ‘, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La sospensione dei mutui ampliata e il nuovo modulo del MEF

In base alla nuova normativa, ricorda il ministero in una nota, vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa. Non ci sarà alcuna variazione sulle procedure di inoltro delle richieste né sugli altri requisiti già previsti. Il nuovo modulo, datato 29 aprile, è scaricabile cliccando su questo link.

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In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze. Resta invece il tetto di massimo 250mila euro di mutuo per il quale chiedere la sospensione delle rate. Potrà ottenere lo stop di 18 mesi chi subisce sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per oltre 303 giorni lavorativi consecutivi, 12 mesi se la riduzione è tra 151 e 303 giorni e 6 mesi se la riduzione è tra 30 e 150 giorni.

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