Il reddito di emergenza e l’ampliamento del reddito di cittadinanza

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-05-02

La soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro. Intanto il REM può essere cumulato

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I requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza vengono ampliati in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica. E’ quanto si legge nella bozza del DL aprile che il governo si accinge a varare per la fase due del Covid-19. Dunque, in relazione alle domande presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati: la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro; 2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000; 3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti”.

Il reddito di emergenza e l’ampliamento del reddito di cittadinanza

Il tutto mentre a decorrere da maggio è istituito il Reddito di emergenza, di seguito denominato ”Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “ll Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili”. E’ quanto si prevede nella bozza del decreto aprile che il governo varerà nei prossimi giorni per la Fase 2. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda che va presentata entro il termine del mese di luglio 2020. “Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, – si legge nella bozza – al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio” previsto per il Rem (da 400 a 800 euro).

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Inoltre “un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad euro 15.000”. Il Rem, si spiega, può essere cumulato al Reddito di cittadinanza a integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma dei tetti previsti per il Rem. Inoltre, viene specificato che “non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.

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