Fondo Gasparrini di Solidarietà per i mutui: sul sito CONSAP il modulo per la domanda

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-03-30

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019

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La Consap ha pubblicato sul suo sito la domanda per accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (o fondo Gasparrini). La domanda è scaricabile da questo link.

Fondo Gasparrini di Solidarietà per i mutui: sul sito CONSAP la domanda

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nei giorni scorsi ha firmato il decreto per l’estensione dell’operativita’ del Fondo Solidarietà per i mutui sulla prima casa. A seguito della firma, informa il Mef, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

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In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa: ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze. Resta invece il tetto di massimo 250mila euro di mutuo per il quale chiedere la sospensione delle rate. Potrà ottenere lo stop di 18 mesi chi subisce sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per oltre 303 giorni lavorativi consecutivi, 12 mesi se la riduzione è tra 151 e 303 giorni e 6 mesi se la riduzione è tra 30 e 150 giorni.

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