Economia
Flat tax Partite IVA, le vie d’accesso al forfait
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2018-12-24
Per alcuni contribuenti la via d’accesso non richiede alcun adempimento; per altri serve il comportamento concludente, cioè l’emissione di fatture senza Iva; per altri ancora, bisogna chiedersi se l’opzione esercitata per la contabilità semplificata sia o no vincolante
Il Sole 24 Ore oggi indica alle Partite IVA che vogliono accedere al regime della flat tax le vie d’accesso al forfait. Per alcuni contribuenti la via d’accesso non richiede alcun adempimento; per altri serve il comportamento concludente, cioè l’emissione di fatture senza Iva; per altri ancora, bisogna chiedersi se l’opzione esercitata per la contabilità semplificata sia o no vincolante.
Il testo conferma innanzitutto – a partire dal 1° gennaio 2019 – l’aumento a 65mila euro della soglia di ricavi e compensi per accedere al regime forfettario. Viene ribadita anche l’eliminazione dei paletti attualmente previsti per le spese per il personale (5mila euro), i beni strumentali (20mila euro) e i redditi di lavoro dipendente o assimilati (30mila euro). Lo stesso testo attenua uno dei limiti che più avevano preoccupato gli operatori nelle ultime settimane: il possesso di quote in Srl e imprese familiari.
In pratica, le quote in società di persone, associazioni e imprese professionali restano incompatibili con il forfait, mentre le quote in Srl e associazioni in partecipazione fanno da blocco solo se sono di controllo e riguardano strutture che svolgono attività riconducibili a quella su cui si applica il forfettario.
Viene però introdotto un nuovo “stop” all’ingresso, per chi svolge l’attività autonoma o d’impresa nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto ad esso riconducibile, anche indirettamente (e lo stesso vale per l’ex datore di lavoro nei due anni precedenti). In virtù di queste modifiche, ad esempio, un impiegato con un reddito di 40mila euro potrà entrare nel forfait – oggi sarebbe escluso – a patto di non ricavare la maggior parte dei proventi del proprio “secondo lavoro” dallo stesso datore per cui è assunto (o da una sua controllata). Lo stesso vale per l’artigiano che paga 12mila euro a un collaboratore saltuario e ha ricavi per 60mila euro.
Chi è già oggi nel forfait non dovrà quindi fare nulla e beneficerà nel 2019 dei nuovi requisiti. Di contro, chi è già nel forfait, ma quest’anno supera i requisiti – ad esempio arrivando a 25mila euro di beni strumentali perché acquista un nuovo furgone – dovrebbe poter rimanere nel regime, alla luce dell’orientamento su casi analoghi.