Economia
I nuovi requisiti per gli aiuti e i bonus COVID-19 di autonomi e partite IVA
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2020-06-03
Requisiti in continua evoluzione e diversificati per categoria: dagli iscritti alla gestione separata agli artigiani e commercianti. Regole differenti anche in base al mese di erogazione
Il Sole 24 Ore oggi riepiloga gli aiuti per i lavoratori autonomi e le partite IVA nell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 generati con il decreto legge cura Italia e poi con il Dl rilancio, a cui si è aggiunto un decreto interministeriale, alcune circolari e messaggi dell’Inps e si attende un provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Definito in maniera semplice con il cura Italia, il sistema di aiuti è diventato complesso con il Dl rilancio.
Gli aiuti e i bonus COVID-19 per i lavoratori autonomi e le partite IVA
Il quotidiano spiega che per ciascuno dei mesi marzo e aprile vengono erogati 600 euro ai titolari di partita Iva attive al 23 febbraio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati.
Due giorni fa, con il messaggio 2263/2020, l’istituto di previdenza ha precisato che, a fronte del fatto che dall’apertura della partita ci sono 30 giorni di tempo per iscriversi alla gestione separata, si ha diritto all’indennità se al 23 febbraio la partita Iva era comunque registrata presso le Entrate. Via libera al bonus anche se al momento dell’iscrizione alla gestione separata il titolare non ha indicato la sua partita Iva, magari perché componente di uno studio associato. In tal caso è sufficiente che provveda a indicarne gli estremi.
Per commercianti, artigiani, coltivatori diretti e non pensionati, i 600 euro di marzo e aprile sono stati erogati a fronte dell’iscrizione alle relative gestioni previdenziali Inps. Nel messaggio 2263/2020 è stato chiarito che il requisito dell’iscrizione deve essere riferito a tutto il mese di marzo (il decreto legge 18/2020 non specifica alcunché, a differenza delle partite Iva).
C’è però il problema dell’indennità del mese di maggio. Per ottenerla i professionisti della gestione separata non pensionati devono avere la partita Iva attiva al 19 maggio e non più solo al 23 febbraio e inoltre devono aver subito, nel secondo bimestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto al secondo bimestre dell’anno scorso.
La perdita va calcolata secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio di attività, comprese eventuali quote di ammortamento. I requisiti vanno autocertificati all’Inps, che dopo aver effettuato una verifica con le Entrate eroga l’indennità, che è di mille euro. Commercianti, artigiani e coltivatori diretti (ma anche le partite Iva della gestione separata già pensionati), invece, possono fare domanda alle Entrate per accedere a un contributo a fondo perduto che a maggio sostituisce l’indennità Inps di marzo e aprile, con requisiti nuovi. Occorre avere una partita Iva, l’attività non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda di aiuto (operazione ancora non possibile), e nell’ultimo periodi di imposta ricavi o compensi non devono aver superato i 5 milioni di euro.
Oltre a ciò, deve essersi verificato un calo del fatturato o dei compensi: quelli di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Per il calcolo vale la data di cessione dei beni o della prestazione di servizi. La riduzione del fatturato non è richiesta se l’attività è stata avviata a partire da gennaio 2019, oppure se si ha il domicilio fiscale o la residenza operativa in un Comune già colpito da una calamità con conseguente stato di emergenza.
L’importo del contributo a fondo perduto è variabile. È del 20% dei ricavi persi, aprile su aprile, se nel 2019 il totale degli stessi non ha superato 400mila euro; è del 15% di quanto perso se nel 2019 erano oltre 400mila e fino a un milione di euro; è del 10% di quanto perso se l’anno scorso i ricavi erano oltre 1 e fino a 5 milioni di euro.