Gli spostamenti vietati nelle regioni zone rosse e arancioni

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-11-04

Nelle aree ad alto rischio che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – quelle caratterizzate da uno scenario di ‘elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di ‘massima gravità – “è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Sono le zone rosse e arancioni

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Nelle aree ad alto rischio che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – quelle caratterizzate da uno scenario di ‘elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di ‘massima gravità – “è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Nelle zone scenario 4 sono vietati anche gli spostamenti “all’interno dei medesimi territori”, tranne che per ragioni lavorative, di salute e per accompagnare i bambini a scuola. Spiega il Corriere:

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Nelle regioni «caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto», oltre alle misure previste per le zone verdi si applicano anche restrizioni aggiuntive. Le verifiche Il ministro della Salute «con frequenza almeno settimanale verifica il permanere della situazione e provvede con ordinanza per un periodo minimo di 15 giorni» d’intesa con il presidente della Regione e dunque condividendo la decisione.

Sara quindi necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti:

«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati». Si potrà entrare e uscire solo per «comprovate esigenze», e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. Sono però «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza». È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». «È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione», a meno che non ci siano le «comprovate esigenze» e anche in questo caso è necessaria l’autocertificazione per dimostrare i motivi.

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