Perché la Consulta ha bocciato la riforma Madia

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2016-11-26

Il governo sta pensando di bloccare i decreti attuativi. I provvedimenti sulla dirigenza pubblica e sui servizi pubblici locali, approvati giusto ieri in Consiglio dei Ministri

article-post

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della riforma Madia sulla PA nella parte in cui prevede che l’attuazione della stessa, attraverso i decreti legislativi, possa avvenire con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni.  Per la Consulta, che si è pronunciata sul ricorso della Regione Veneto, serve invece l’intesa, ovvero uno strumento di raccordo più forte.

Perché la Consulta ha bocciato la riforma Madia

Per questo il governo sta pensando di bloccare i decreti attuativi. I provvedimenti sulla dirigenza pubblica e sui servizi pubblici locali, approvati giusto ieri in Consiglio dei Ministri, potrebbero essere bloccati in uscita e il ‘timbro’ del Quirinale per questi diventerebbe superfluo. Invece per i decreti già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, in vigore, quelli sulla razionalizzazione delle partecipate pubbliche e sui licenziamenti lampo per i furbetti, l’ipotesi di correttivi potrebbe non risultare sufficiente lasciando spazio all’alternativa del ritiro. Per quanto riguarda il testo unico sul pubblico impiego il problema non si pone, visto che la presentazione era prevista per febbraio. Quanto alla legge deroga, da cui i decreti discendono, dovrebbe essere rivista con anche una riapertura dei termini, ovvero delle scadenze per la definizione dei provvedimenti di attuazione.

riforma madia
La Consulta e la riforma Madia (Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2016)

Gli articoli dichiarati parzialmente illegittimi dalla Suprema Corte sono quattro nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si tratta dell’11 sulla dirigenza pubblica; del 17 sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (toccata dunque anche la norma sui licenziamenti lampo dei cosiddetti furbetti del cartellino); del 18 sul riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; del 19 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tra i suoi principali interventi della legge 124 vi sono cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di commercio, enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici. Gli ultimi cinque decreti hanno avuto il via libera definitivo proprio ieri dal Consiglio dei Ministri e riguardano le Camere di Commercio, la dirigenza pubblica, i servizi pubblici locali, gli enti pubblici di ricerca e i procedimenti per le autorizzazioni (Scia2).

Un Titolo V da cambiare

Il primo a entrare in vigore è stato il Freedom of information act, seguito da Scia (segnalazione certificata di inizio attività), dalle norme sui licenziamenti disciplinari, dal riordino della disciplina della conferenza dei servizi; ad agosto sono diventati legge la riforma delle autorità portuali; a settembre il testo unico sulle partecipate, la riforma delle procedure di nomina dei direttori sanitari, il codice dell’amministrazione digitale, la riduzione dei corpi di polizia; ad ottobre il codice della giustizia contabile e a novembre il decreto che sblocca i procedimenti per le autorizzazioni. La legge contiene anche delle norme autoapplicative, come il silenzio-assenso tra le amministrazioni e l’autotutela, cioè l’impossibilita’ per un’amministrazione di cambiare idea su un provvedimento dopo 18 mesi.Gianni Trovati sul Sole 24 Ore oggi spiega quale sia la differenza tra “parere” e “intesa”:

La differenza sostanziale risiede nel fatto che il parere è “collettivo”, mentre l’intesa richiede l’unanimità delle regioni, e offre quindi un potere di veto a ogni singola amministrazione intenzionata a opporsi per motivi tecnici o politici. In questo modo le regioni finiscono per avere sui decreti attuativi un peso maggiore dello stesso Parlamento, al quale il governo chiede un parere e al massimo poi spiega perché non ne ha tenuto conto. Anche se l’«intesa» manca, in realtà, il governo può andare avanti con delibera motivata passati 30 giorni, com’è accaduto anche recentemente, ma questa clausola che funziona tranquillamente su argomenti “minori” crea sconquassi su questioni più politicamente delicate, soprattutto quando entrano direttamente nelle loro competenze centrali.
La storia dei molteplici inciampi costituzionali incontrati ad esempio dai tanti tentativi di riforma dei servizi pubblici locali, colpiti anche dalla nuova pronuncia, insegna che un sistema di questo tipo finisce per rivelarsi un elastico in grado di riportare alla casella di partenza tutti i tentativi di intervento. Quando i temi riguardano competenze locali, ovviamente, le riforme non si possono fare contro le regioni e i comuni: ma senza rapporti più chiari, e una camera di compensazione e di rappresentanza unitaria, compito non semplice intestato al nuovo Senato, si rischia di incrinare il confine fra democrazia e anarchia.

riforma pa cosa succede agli statali
L’infografica del Messaggero che riepiloga la riforma degli statali (Il Messaggero, 2 aprile 2015)

La Corte ha tuttavia tenuto a precisare che “le pronunce di illegittimità sono circoscritte” alla delega, cioè alla legge dove sono contenuti i principi, “e non si estendono alle relative disposizioni attuative”. E ancora “nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”. Tenendo in conto che la sola acquisizione del parere “non è idonea a realizzare un confronto autentico”, visto che le misure impugnate “incidono sulle sfere di competenze regionali” (tranne quelle sul Codice dell’amministrazione digitale, giudicate legittime).

Potrebbe interessarti anche