Le bugie di ATAC sulle corse delle ferrovie finalmente punite

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2017-08-11

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha applicato una sanzione di 3 milioni e 600 mila euro per cancellazioni delle corse e mancata informazione ai consumatori nelle ferrovie suburbane

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha applicato una sanzione di 3 milioni e 600 mila euro per cancellazioni delle corse e mancata informazione ai consumatori nelle ferrovie suburbane. L’Antitrust, si legge in una nota, ha concluso l’istruttoria avviata d’ufficio nei confronti di ATAC lo scorso mese di novembre, accertando una pratica commerciale scorretta nell’offerta del servizio pubblico di trasporto ferroviario nell’area metropolitana di Roma consistente nella falsa prospettazione, attraverso l’Orario Ufficiale diffuso presso le stazioni e nel sito internet www.atac.roma.it, di un’offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione di molte corse programmate, nonché nella omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste.

Le bugie di ATAC sulle corse finalmente punite

Questo servizio – offerto da Atac in regime di esclusiva lungo le direttrici Roma – Lido di Ostia, Roma Civita Castellana – Viterbo (le due più importanti tratte pendolari italiane) e Roma Giardinetti – Pantano – interessa complessivamente un’area di circa 140 km, trasportando quotidianamente oltre 200.000 utenti. Nel corso del procedimento, spiega l’Antitrust, sono emerse la persistenza e la significatività del fenomeno relativo alla mancata effettuazione di molte corse programmate, dal 2010 ad oggi, che nella maggior parte del periodo ha raggiunto un’incidenza ben superiore a quella considerata fisiologica. Le evidenze dimostrano che tali soppressioni sono dipese in larga misura da motivi riconducibili a dirette responsabilità di ATAC che, in tal modo, ha falsato le aspettative degli utenti/consumatori e le loro decisioni relative alla mobilità quotidiana, in particolare di tipo pendolare, basate sugli orari e le frequenze del servizio atteso da ATAC secondo appunto quanto indicato nell’Orario Ufficiale.
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L’istruttoria ha inoltre messo in luce la mancata – o non adeguata – informazione preventiva all’utenza circa l’impossibilita’ di effettuare determinate corse programmate, anche nei casi in cui Atac aveva avuto in anticipo conoscenza delle ragioni interne che avrebbero potuto causarne la soppressione, evidenziando quindi il mancato rispetto dello standard di diligenza professionale richiesto ad un concessionario di un servizio pubblico nella gestione di linee essenziali di trasporto e per la mobilità cittadina. Queste condotte, responsabili di notevoli disagi ai consumatori per un rilevante arco temporale (dal 2010 ad oggi), sono state sanzionate in quanto ingannevoli ed omissive, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, applicando una sanzione di 3 milioni e 600 mila euro, misura ridotta tenuto conto della situazione economica disagiata dell’azienda. L’Autorita’ si e’ avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e ha tenuto conto del parere reso dall’Art (Autorità Regolazione Trasporti) oltre a quello di Agcom sul mezzo di diffusione.

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