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La sentenza del TAR che ha chiuso la Calabria

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-05-09

Il giudice boccia l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo

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Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo.

La sentenza del TAR che ha chiuso la Calabria

Il TAR ha spiegato che “Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1, dl n. 19 del 2020, che però’ nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”. Interessante è anche la parte della sentenza in cui si spiega che l’ordinanza regionale motiva la nuova deroga alla sospensione dell’attività di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus COVID-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia.

È però ormai fatto notorio che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale).

Non a caso, le restrizioni dovute alla necessità di contenere l’epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall’epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali. Un tale modus operandi appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica.

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Il giudice quindi spiega che in un simile contesto ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia non può che essere frutto di un’istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste. Alla Regione il giudice imputa anche la mancanza di leale collaborazione con lo Stato:

Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione.

La presidente della Regione Calabria l’ha presa bene: “Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca una battuta d’arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo 2 mesi di lockdown e dopo i sacrifici dei cittadini. Una scelta così importante spettava alla Corte costituzionale, unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto governo-Regioni. Il Governo Conte ha poco da esultare: si tratta di una vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha avuto validità”.

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