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Il Tar ar annulla l’ordinanza del Lazio per l’obbligo vaccino antinfluenzale agli anziani sopra i 65 anni
di neXtQuotidiano
Pubblicato il 2020-10-02
L’ordinanza del presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020 che prevedeva “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” come l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età.è stata annullata dal Tar
La sezione terza quater del Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza del presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020 che prevedeva “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” come l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età. Il ricorso era stato proposto dall’Associazione Codici Nazionale – Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Codici Lazio – Centro per i Diritti del Cittadino Lazio.
Il Tar ha ritenuto che “non è disconosciuta dalla Corte costituzionale la possibilità che le Regioni possano legiferare in settori riservati al legislatore statale”, ma “a condizione che vengano rispettati i ‘principi’ fissati dalla legge statale”; e “nel caso di specie la ‘soglia’ stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, poiché costituisce il frutto di una operazione di bilanciamento complessa ed articolata tra libertà del singolo e tutela della salute individuale e collettiva, non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure in melius ossia in senso più restrittivo”. “La normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie -conclude il Tar- Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale; L’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale”. E la conclusione è che “al di là della ragionevolezza della misura, la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale”