Economia

Divorzio, niente assegno se il coniuge guadagna più di mille euro

Alessandro D'Amato 26/05/2017

La decisione della IX sessione del tribunale di Milano raccontata dal Sole 24 Ore: ecco il parametro per definire l’autosufficienza

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L’assegno di divorzio può venire meno se il coniuge ha l’indipendenza economica, ovvero le risorse per spese essenziali come il vitto, l’alloggio, l’esercizio di diritti fondamentali. E la soglia di indipendenza economica, ha deciso la IX Sezione del tribunale di Milano nell’ordinanza emessa il 22 maggio 2017, si può fissare sopra i mille euro di guadagni mensili.

Divorzio, niente assegno se il coniuge guadagna più di mille euro

È il Sole 24 Ore che oggi spiega in un articolo di Giorgio Vaccaro il significato dell’ordinanza che arriva dopo la sentenza n. 11504/17 della Corte di cassazione di cui richiama i principi e che segna un primo contributo per l’approfondimento del nuovo criterio guida affermato dai supremi giudici.

In sostanza, posta l’inutilizzabilità del concetto del «tenore di vita», vi è ora da continuare a perfezionare il diverso criterio dell’«indipendenza economica» normativamente paragonabile al criterio della «autosufficienza economica» valido per il riconoscimento ai figli maggiorenni, non autonomi economicamente, di un assegno in loro favore.
Il richiamo all’autosufficienza economica, come criterio fissato dalla Cassazione cui far riferimento, nell’analisi circa l’esistenza o meno di un assegno divorzile, si può dire abbia ricevuto, con l’ordinanza milanese, alcuni importanti contributi in via sistematica: in primis la stessa è stata riconosciuta come immediatamente applicabile ai giudizi in corso, aventi a oggetto l’analisi dell’assegno divorzile e infatti, l’elemento da considerare come parametro, è costituito, nel caso di specie, dall’indagine che deve essere svolta con puntualità sul coniuge richiedente l’assegno divorzile ed è tesa alla verifica in capo all’istante dell’esistenza di «adeguati redditi propri» adeguati però alla capacità di provvedere – tenuto conto del contesto sociale di riferimento – al proprio sostentamento. Immediata correlazione di questo ragionamento è la preliminare adesione, del giudice di Milano, all’impianto tradizionale, richiamato dalla Cassazione di cui sopra, che suddivide il giudizio sull’assegno divorzile in due fasi: quella dell’esistenza o meno del diritto e quella, eventuale, sulla misura dello stesso.

Spiega il quotidiano che il giudice può adottare come ammontare di riferimento il parametro degli introiti che consente a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello stato: la soglia è di 11.528, 41 euro all’anno, ovvero mille euro mensili.

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Infografica da: Studio Aperto

Divorzio e assegno, cosa dice la Cassazione

Nella sentenza del 10 maggio scorso la Cassazione decide che la condanna al ‘mantenimento a vita’, va in soffitta e – sulla scorta di quanto succede anche nel resto d’Europa – lascia il posto a un nuovo “parametro di spettanza” basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che chiede l’aiuto del partner, compagno di una vita a due ormai dissolta. Il matrimonio non è più la “sistemazione definitiva”: sposarsi, scrivono i supremi giudici nella sentenza 11504, è un “atto di libertà e autoresponsabilità” e se le cose vanno male si torna ad essere “persone singole”, senza rendite di posizione. Anche perché dover versare un assegno “può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia” e questo in violazione del diritto a rifarsi una vita riconosciuto dalla Corte di Strasburgo e dalla Carta fondante dell’Unione Europea. Il caso che ha generato questo sommovimento del diritto di famiglia, è quello del divorzio nel 2013 tra un brillante ex ministro e una affascinante imprenditrice sposati dal 1993. Lui le versa due milioni di euro durante la separazione – tra i motivi di dissidio ci sono anche i debiti accumulati dalla signora – sperando che non ci siano altre richieste. Ma si sbaglia.

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Divorzio e separazione (Fonte: Antonio Privitera.it)


Perché l’ex moglie ricorre in Cassazione per avere anche un ‘vitalizio’ dopo che la Corte di Appello di Milano nel 2014 glielo aveva negato ritenendo incompleta la sua documentazione dei redditi, e considerando anche che l’ex marito aveva subito una “contrazione” delle sue entrate. Ad avviso dei supremi giudici, la decisione milanese deve essere ‘corretta’ perché a far perdere il diritto all’assegno alla ex non è il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ‘sistemazione definitiva’”. “Si deve quindi ritenere – afferma il verdetto – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. Questo vuol dire che saranno d’ora in poi passati ai raggi ‘x’ i beni, la disponibilità di una casa, e la capacità lavorativa, attuale o potenziale, di chi chiede l’assegno e “se è accertato che è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.

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