Contratto a tutele crescenti: come funziona in 4 step

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2015-03-08

Il nuovo strumento per il lavoro e la sua attuazione

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Ieri sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi del Jobs Act dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da lunedì quindi tutte le assunzioni a tempo indeterminato saranno a tutele crescenti. Questo significa che a fronte di un licenziamento illegittimo (esclusi quelli discriminatori, per i quali nulla cambia, e un caso specifico di disciplinari) al lavoratore spetterà solo un risarcimento economico, «crescente» in base agli anni di permanenza in azienda. La nuova disciplina riguarda solo i neoassunti (giovani alla prima occupazione, ma anche meno giovani da ricollocare). Il 7 marzo 2015, quindi, segnerà una linea di demarcazione netta tra chi già lavora con un contratto a tempo indeterminato (per il quale, fin quando resterà nella stessa impresa, restano in vigore le vecchie tutele, compreso l’art.18) e i nuovi assunti. Vediamo 4 step del contratto a tutele crescenti.

Contratto a tutele crescenti: indennizzo al posto del reintegro

contratto tutele crescenti indennizzo reintegro 1
Per tutti i nuovi assunti di qualunque età cambiano le norme sul licenziamento per motivi economici e disciplinari. Non sarà più possibile chiedere il reintegro sul posto di lavoro,ma – se il licenziamento è ingiustificato – il lavoratore potrà ottenere un indennizzo crescente in base all’anzianità aziendale (2 mesi per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24). Per i licenziamenti disciplinari il reintegro resta solo se il fatto contestato al lavoratore «è insussistente».

 

Contratto a tutele crescenti: i licenziamenti collettivi

Per i licenziamenti discriminatori (sesso, razza, religione,  convinzione politica o sindacale) o nulli, non cambia nulla: il lavoratore può sempre rivolgersi al giudice chiedendo il reintegro sul posto di lavoro. Rientrano invece nella nuova disciplina i licenziamenti collettivi. Per cui se un’azienda in difficoltà economiche gestisce gli esuberi senza rispettare i criteri di scelta della legge 223/ 91, agli assunti dopo il 7 marzo 2015 pagherà un indennizzomanon sarà costretta a reintegrarli.
Per i licenziamenti discriminatori (sesso, razza, religione, convinzione politica o sindacale) o nulli, non cambia nulla: il lavoratore può sempre rivolgersi al giudice chiedendo il reintegro sul posto di lavoro. Rientrano invece nella nuova disciplina i licenziamenti collettivi. Per cui se un’azienda in difficoltà economiche gestisce gli esuberi senza rispettare i criteri di scelta della legge 223/ 91, agli assunti dopo il 7 marzo 2015 pagherà un indennizzo ma non sarà costretta a reintegrarli.

Contratto a tutele crescenti: sussidio per chi perde il posto

Dal primomaggio per chi perde il posto di lavoro arriva la Naspi: la nuova indennità potrà arrivare a 1.300 euro al mese (l’importo dipende dagli anni di lavoro); avrà una durata di 24 mesi per il 2015 e il 2016, di 18 mesi dal 2017. Previsto un decalage del3%mensile dell’importo dal quarto mese. Per usufruirne servono 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. Il provvedimento introduce in via sperimentale anche il Dis-coll per i precari.
Dal primomaggio per chi perde il posto di lavoro arriva la Naspi: la nuova indennità potrà arrivare a 1.300 euro al mese (l’importo dipende dagli anni di lavoro); avrà una durata di 24 mesi per il 2015 e il 2016, di 18 mesi dal 2017. Previsto un decalage del 3%mensile dell’importo dal quarto mese. Per usufruirne servono 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. Il provvedimento introduce in via sperimentale anche il Dis-coll per i precari.

Contratto a tutele crescenti: stop ai precari

contratto tutele crescenti precari
Con il decreto attuativo su lriordino dei contratti (in attesa dei pareri del Parlamento) scompaiono il contratto di associazione in partecipazione e il job sharing. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, non si potranno più assumere co.co.pro,salvo alcune eccezioni . I contratti in essere varranno fino a scadenza e intanto,con la ridefinizione della nozioni di lavoro dipendente e autonomo, si tracceranno nuovi confini che scatteranno dal gennaio 2016.

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